Risarcimento con procedura ordinaria di un sinistro Come funziona e quando si applica il risarcimento con procedura ordinaria di un sinistro stradale? Scopriamolo indicando tutti i casi previsti

Risarcimento con procedura ordinaria di un sinistro

Come funziona e quando si applica il risarcimento con procedura ordinaria di un sinistro stradale? Scopriamolo indicando tutti i casi previsti

22 Novembre 2019 - 08:11

Quando si applica il risarcimento con procedura ordinaria di un sinistro stradale? Negli ultimi anni si è diffuso soprattutto il risarcimento diretto, che per via delle sue caratteristiche copre la maggior parte delle richieste di indennizzo (ed è anche più snello). Ma la procedura ordinaria, che un tempo era anche l’unica, rimane comunque molto utilizzata ed è bene, quindi, conoscerne le modalità.

CHE COS’È IL RISARCIMENTO CON PROCEDURA ORDINARIA E QUANDO SI APPLICA

La procedura ordinaria prevede che la richiesta di risarcimento venga inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo ritenuto responsabile del sinistro. E si applica in tutti i casi in cui non sia possibile avvalersi del risarcimento diretto. Più specificatamente:
– sinistri in cui siano coinvolti più di due veicoli, quando non c’è stata collisione, quando l’incidente è avvenuto all’estero, oppure quando è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa (post 14/7/2006) o quando sono coinvolte delle macchine agricole;
– sinistri tra due veicoli in cui si verifichino gravi danni fisici al conducente con pregiudizio fisico stimato a più del 9% di invalidità permanente. Ma attenzione: in questo caso solo il danno alla persona viene risarcito dall’assicurazione del responsabile, mentre per i danni al veicolo o alle cose trasportate si può applicare il risarcimento diretto.
– sinistri in cui il responsabile abbia causato danni a terzi, persone o cose, senza collisione con altri veicoli.

COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO CON PROCEDURA ORDINARIA

La richiesta con procedura ordinaria del risarcimento dei danni subiti, insieme alla denuncia del sinistro, dev’essere inoltrata tramite raccomandata A/R, o con qualsiasi altro mezzo indicato sul contratto (ormai quasi tutte le assicurazioni accettano l’invio della richiesta anche via PEC), dal conducente danneggiato e/o dagli altri aventi diretto alla compagnia del responsabile e al proprietario del veicolo danneggiante. La denuncia va obbligatoriamente inviata anche alla propria assicurazione. In coda all’articolo, cliccando sul tasto rosso Scarica PDF, si può scaricare un fac-smile del modulo per la richiesta di indennizzo.

Risarcimento con procedura ordinaria sinistro

COSA DEVE CONTENERE LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

La richiesta di risarcimento danni deve contenere il maggior numero di dati e informazioni in modo da facilitare il compito dell’assicurazione e velocizzare la pratica per il rimborso. Per i danni materiali si devono specificare soprattutto la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; i dati anagrafici delle persone da risarcire comprensivi di codice fiscale; il luogo e gli orari in cui la compagnia assicurativa può ispezionare le cose danneggiate per accertare l’entità del danno (riconoscendo un tempo minimo di 5 giorni feriali). Se i danni riguardano anche le persone la richiesta di risarcimento deve indicare, oltre a quanto già previsto per i danni alle cose, l’età, l’attività e il reddito della persona danneggiata; certificazione medica attestante l’entità delle lesioni subite (compresa l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti); eventuale certificato di morte; eventuali assicurazioni sociali (Inail, Inps, ecc.) sottoscritte prima dell’incidente.

RISPOSTA DELL’ASSICURAZIONE DOPO LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO CON PROCEDURA ORDINARIA

L’assicurazione del conducente responsabile, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, se lo ritiene necessario nomina un perito per l’accertamento del danno al veicolo e alle persone. In ogni caso, i tempi entro i quali è tenuta ad effettuare una congrua offerta di risarcimento o a comunicare i motivi del rifiuto sono stabiliti per legge:
30 giorni per i danni materiali, se alla richiesta di risarcimento è allegato il Modulo CAI o Blu sottoscritto da entrambi i conducenti;
60 giorni per i danni materiali, se il Modulo CAI è firmato da una sola parte;
90 giorni per i danni alla persona.
Se nella richiesta di risarcimento mancano informazioni necessarie per valutarla correttamente, la compagnia ha il diritto di richiederne altre. In questo caso, però, i termini vengono interrotti e decorrono nuovamente dal momento in cui le nuove informazioni giungono in possesso della compagnia.

RISPOSTA DEL DANNEGGIATO DOPO L’OFFERTA DI RISARCIMENTO

Una volta ricevuta l’offerta di risarcimento, il danneggiato può:
accettare la somma offertagli, e in questo caso la compagnia provvede al pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione;
rifiutare l’offerta, che viene comunque corrisposta dalla compagnia (sempre entro 15 giorni) come acconto in vista del ricorso del danneggiante;
non fornire alcuna risposta, comportamento che la compagnia interpreta come ‘silenzio-assenso’ provvedendo a liquidare l’indennizzo entro 30 giorni.

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