Falso testimone incidente con l’auto: cosa fare e come difendersi

Falso testimone incidente con l’auto: cosa fare e come difendersi

Avere a che fare con un falso testimone incidente con l’auto può comportare conseguenze sul piano assicurativo e legale. Ecco come difendersi

6 Novembre 2023 - 17:00

La questione del falso testimone incidente con l’auto travalica i limiti assicurativi per arrivare a quelli penali. Ma inquadriamo la situazione. Quando si resta coinvolti in un incidente stradale occorre informare la propria compagnia assicurativa affinché ricostruisca la dinamica dell’evento, stabilisca la responsabilità dei conducenti e proceda con il risarcimento del danno. L’assicuratore richiede agli automobilisti di fornire i nominativi di eventuali testimoni. Questi ultimi possono rivelarsi decisivi per ricostruire con precisione l’accaduto. Il problema sorge quando viene fornito il nome di un falso testimone del sinistro stradale. Il conducente responsabile di un incidente può infatti imbastire una truffa per vincere eventuali dispute legali e assicurative. Cerchiamo allora di capire in questo articolo cosa fare e come difendersi da un falso testimone incidente con l’auto.

COSA FARE NEL CASO DI FALSO TESTIMONE INCIDENTE CON L’AUTO

Nel caso di un falso testimone incidente con l’auto occorre avviare una causa civile. Lo scopo è richiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti. Per intraprenderla, l’automobilista deve conferire mandato a un avvocato. Il legale invia alle parti un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Si tratta del cosiddetto invito a conciliare. Viene coinvolta anche l’assicurazione che non ha soddisfatto la richiesta di risarcimento. L’obiettivo è trovare un accordo entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito. Se il termine scade senza che si raggiunga un accordo, l’avvocato cita in giudizio le parti e richiede il risarcimento dei danni causati dall’incidente stradale. Durante la procedura è possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova a disposizione tra testimoni e documenti. Nel caso in cui la controparte presenti un falso testimone si può procedere con una denuncia in conformità all’articolo 372 del Codice penale. Ma solo dopo che il testimone abbia prestato testimonianza in tribunale. In ogni caso è possibile avvalersi di testimoni in tribunale solo se i loro nominativi sono stati forniti all’assicurazione al momento della denuncia dell’incidente stradale. In pratica entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione da parte dell’impresa assicuratrice.

COME DIFENDERSI NEL CASO DI FALSO TESTIMONE INCIDENTE CON L’AUTO

Come affrontare e proteggersi nel caso in cui la parte avversa faccia leva su un falso testimone incidente con l’auto? Innanzitutto, il guidatore può presentare opposizione alle testimonianze se non sono state comunicate nella denuncia all’assicurazione nella richiesta di integrazione della documentazione o nella constatazione amichevole. I testimoni che compaiono per la prima volta in sede giudiziaria possono essere soggetti a denuncia alle autorità competenti per verificarne l’affidabilità. Se il falso testimone è stato sin dall’inizio dichiarato all’assicurazione, non è possibile denunciarlo alla polizia fino a quando non rilascia una testimonianza davanti al giudice. La mera dichiarazione di falsa testimonianza all’assicurazione non è reato. Nel peggiore dei casi potrebbe essere considerato il reato di frode processuale, ma questa denuncia può essere effettuata solo dall’impresa assicuratrice danneggiata. Va da sé che se un falso testimone indicato all’assicurazione viene coinvolto in un procedimento legale è fondamentale metterlo in difficoltà al fine di far emergere la sua menzogna.

Incidente auto

FALSO TESTIMONE INCIDENTE CON L’AUTO, QUALI SONO I RISCHI

Un falso testimone incidente con l’auto che fornisce intenzionalmente informazioni inventate all’assicurazione può essere soggetto a conseguenze legali. L’articolo 642 del Codice penale parla chiaro: “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di un’assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a sé stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte”. Affinché sia possibile perseguire penalmente il falso testimone occorre soddisfare due requisiti:

  • deve esserci una querela di parte ovvero a parte danneggiata o l’assicurazione truffata deve presentare una querela contro il falso testimone;
  • il danno arrecato deve essere intenzionale e dunque la falsa testimonianza deve essere mirata a ottenere un vantaggio ingiusto.

Un testimone che, in buona fede, fornisce informazioni inaccurate o commette errori di memoria non è soggetto a conseguenze penali. Queste ultime sono applicate solo a coloro che deliberatamente formulano dichiarazioni false con l’intento di trarre vantaggio ingiusto da un’assicurazione.

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