Il risarcimento danni causati da auto pirata è soggetto a una serie di limiti ben precisi, sia economici e sia di ricostruzione dei fatti
Quando si parla di risarcimento danni causati da auto pirata si fa riferimento a una situazione ben precisa. Quella in cui un automobilista, dopo il coinvolgimento in un incidente, si allontana dalla scena senza fermarsi per prestare soccorso. E senza fornire le proprie generalità. La legge italiana stabilisce per le vittime di questi incidenti stradali il diritto al risarcimento per i danni subiti. Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada copre economicamente le conseguenze subito dall’incidentato. Ma, come vedremo in questo articolo facendo riferimento a una importante ordinanza della Corte di Cassazione, il risarcimento danni causati da auto pirata è sottoposto a una serie di limiti.
RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA AUTO PIRATA, COSA DIMOSTRARE
In alcuni casi, il Fondo di Garanzia Vittime della Strada potrebbe non erogare il risarcimento danni causati da auto pirata. Condizione di base è infatti la dimostrazione da parte della vittima che al momento dell’incidente non disponeva delle condizioni psicofisiche necessarie per identificare il responsabile dell’incidente. Di conseguenza, nel caso di coinvolgimento in un incidente con un’auto pirata, il conducente deve provare di aver fatto tutto il possibile per annotare la targa del veicolo fuggito, senza successo o di essere stato in una condizione di assoluta incapacità di farlo. Senza questa dimostrazione, potrebbe risultare complesso ottenere il risarcimento danni. Il danneggiato conserva comunque la possibilità di fare affidamento su un testimone oculare che possa confermare i dettagli dell’incidente. Con questa testimonianza, che conferma la dinamica dell’incidente, può fornire la prova necessaria per ottenere il risarcimento danni causati da auto pirata dalla compagnia assicurativa. In sintesi, non basta dichiarare il coinvolgimento in un sinistro con un veicolo che si è allontanato immediatamente dalla scena.
LA CASSAZIONE SUL RISARCIMENTO DANNI CAUSATI DA AUTO PIRATA
In relazione alla questione del risarcimento danni causati da auto pirata, il danneggiato deve fornire una dettagliata e precisa descrizione della dinamica degli eventi e della responsabilità del conducente pirata. Altrimenti, come spiegato dalla Corte di Cassazione, il giudice non è obbligato a riconoscere l’accadimento dell’incidente e di conseguenza il diritto al risarcimento danni. Si tratta di un limite ben preciso a cui i giudici sono giunti dopo aver esaminato un caso ben preciso. Sa il tribunale di Rimini sia la Corte di appello di Bologna avevano ritenuto insufficienti le prove per confermare l’ipotesi avanzata dalla parte attrice in merito alla dinamica dell’incidente e alla responsabilità del conducente pirata. Il ricorrente, la persona che ha subito il danno, ha ribadito in Cassazione di aver cercato attivamente di evitare una possibile collisione con l’auto non identificata. Ma il motivo del ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché i giudici di merito avrebbero esaminato fino in fondo le prove, comprese quelle documentali e testimoniali. Questi ultimi, in coerenza con le informazioni presentate, hanno concluso che non era stata fornita la prova sufficiente per confermare la dinamica degli eventi e la responsabilità del conducente pirata.
COSA VIENE RISARCITO DEI DANNI CAUSATI DA AUTO PIRATA
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, come stabilito dall’articolo 283 del Codice delle Assicurazioni, interviene in diversi scenari di sinistri stradali, tra cui danni alle persone e alle cose:
- causati da un veicolo o natante non identificato;
- provocati da un veicolo o natante identificato, ma non coperto da un’assicurazione;
- derivanti da un veicolo o natante assicurato da un’impresa che, al momento del sinistro, è in stato di liquidazione coatta;
- causati da un veicolo messo in circolazione contro la volontà del proprietario, come ad esempio nel caso di furto;
- derivanti da sinistri causati da veicoli stranieri che entrano nel territorio italiano da un altro Stato SEE (Paesi UE + Islanda, Norvegia e Liechtenstein) avvenuti nel periodo compreso tra la data di accettazione della consegna del veicolo e la scadenza di 30 giorni;
- causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
L’intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada è soggetto a limiti massimali stabiliti dalla legge vigente al momento dell’incidente. Questi limiti sono pari a:
- 6.070.000 euro per danni alle persone derivanti da un singolo sinistro;
- 220.000 euro per danni alle cose causati da un unico sinistro.
Per i danni alle cose risultanti da incidenti con veicoli non identificati e non assicurati, è prevista una franchigia di 500 euro.
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