Assicurazione auto: diritti e doveri del testimone

Assicurazione auto: diritti e doveri del testimone

Il testimone assicurazione auto può aiutare a ricostruire i fatti in caso di incidente stradale ed è soggetto a diritti e doveri

27 Marzo 2023 - 17:00

Il testimone assicurazione auto è una figura centrale nell’attribuzione della responsabilità in caso di incidente stradale. Nonostante l’utilizzo di strumenti tecnici come telecamere di videosorveglianza, scatole nere, dashcam e smartphone per registrare l’accaduto, le dichiarazioni orali dei testimoni si rivelano spesso decisive. Succede in quanto aiutano a ricostruire le dinamiche del sinistro e stabilire le responsabilità dei conducenti coinvolti o dei pedoni investiti. Fornire una testimonianza è un dovere civico. Lo è proprio al di là della figura del testimone assicurazione auto. Di conseguenza è importante conoscere le modalità e i tempi in cui è necessario farlo. Il testimone riferisce le proprie osservazioni alle forze dell’ordine intervenute sul luogo dell’incidente e successivamente, se richiesto, davanti al giudice civile o penale. Capita nel caso in cui l’incidente abbia causato feriti o decessi. In queste circostanze potrebbe infatti essere avviato un procedimento penale per lesioni colpose o omicidio stradale.

TESTIMONE ASSICURAZIONE AUTO: QUALI SONO I DOVERI

La presenza del testimone assicurazione auto è fondamentale per stabilire le dinamiche di un incidente stradale e determinare le responsabilità dei conducenti coinvolti. In caso di sinistro stradale, il testimone ha il dovere di fornire i propri dati ai guidatori. Quest’ultimi riportano le informazioni nel modulo di constatazione amichevole Cid, conosciuto anche come modello Cai. Il documento contiene una sezione dedicata all’indicazione dei testimoni, comprensiva di cognome, nome, indirizzo e numero di telefono. Anche i passeggeri a bordo sono potenziali testimoni e possono essere chiamati a fornire le proprie dichiarazioni. Le norme in vigore hanno introdotto restrizioni per prevenire l’utilizzo di falsi testimoni e il fenomeno dei falsi incidenti. In particolare nei procedimenti civili non si può testimoniare più di cinque volte in tre anni. Altrimenti il testimone assicurazione auto rischia di incorrere nell’incriminazione per il reato di falsa testimonianza. In caso di incidenti che causano danni solo alle cose, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’assicurazione. Trascorsi 60 giorni dalla denuncia di sinistro fatta alla compagnia assicuratrice, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale.

OBBLIGO TESTIMONE ASSICURAZIONE AUTO: LA PROCEDURA

Secondo il Codice di procedura penale, le dichiarazioni del testimone assicurazione auto possono essere acquisite agli atti del processo penale se con il consenso delle parti. Oppure utilizzate in dibattimento per contestare il testimone nel caso in cui affermi cose diverse o non ricordi più i fatti. Nel processo civile, la testimonianza è introdotta da una delle parti in causa, comprese le assicurazioni, e viene ammessa dal giudice. Il togato fissa quindi un’udienza in cui il testimone assicurazione auto deve rilasciare la sua deposizione, invitando la parte richiedente a notificare l’intimazione a testimoniare. Dal punto di vista procedurale, una disposizione ulteriore del Codice di procedura civile consente agli avvocati delle parti di acquisire la deposizione scritta dei testimoni fuori udienza, utilizzando appositi moduli che devono riportare i capitoli di prova ovvero i quesiti ai quali i testimoni devono rispondere.

QUALI SONO I DIRITTI DEL TESTIMONE DI UN INCIDENTE AUTO

Il testimone assicurazione auto che compare in udienza ha diritto al rimborso spese da parte della cancelleria dell’ufficio giudiziario. Ai testimoni residenti nello stesso Comune o in un Comune limitrofo ubicato a meno di due chilometri e mezzo di distanza, spetta una indennità di 36 centesimi di euro al giorno secondo il Testo Unico delle spese di giustizia. Per i testimoni non residenti nella stessa località del tribunale o del giudice di pace presso cui si sono presentati per deporre, spetta il rimborso delle spese di viaggio, parametrate al prezzo del biglietto ferroviario di seconda classe o del biglietto aereo di classe economica se il giudice ne ha autorizzato l’utilizzo. Ai testimoni non residenti nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario, viene corrisposta un’indennità di 72 centesimi per ogni giornata di viaggio e di 1,29 euro per ogni giorno di soggiorno nel luogo dell’esame. La normativa vigente non prevede il rimborso di ulteriori costi che il testimone ha dovuto sostenere per recarsi in udienza nel giorno e nell’orario fissato, come le spese per il carburante se si è optato per l’autovettura o per il pernottamento.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X