Vendita auto ed estensione garanzia sono differenti ai fini IVA

Vendita auto ed estensione garanzia sono differenti ai fini IVA

Vendita auto ed estensione garanzia sono differenti ai fini IVA. Leggi la risposta dell'Agenzia delle Entrate che ha fornito un importante chiarimento

7 Febbraio 2023 - 14:00

La vendita dell’auto e dell’estensione della garanzia sono operazioni distinte e indipendenti (in particolare la seconda non è qualificabile come prestazione accessoria della prima) e pertanto sono differenti ai fini IVA, in quanto assoggettate al rispettivo regime. È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate rispondendo all’interpello di una società che produce e vende automobili a intermediari, che a loro volta le rivendono ai clienti finali.

DIFFERENZA TRA GARANZIA LEGALE ED ESTENSIONE DI GARANZIA

Prima di approfondire il parere dell’Agenzia delle Entrate ricordiamo brevemente cosa sono la garanzia legale auto e l’estensione di garanzia.

La garanzia legale di conformità è prevista dal Codice del Consumo e tutela il consumatore in caso di acquisto di prodotti difettosi, che funzionano male o non rispondono all’uso dichiarato dal venditore. Anche in ambito automobilistico la garanzia legale è un diritto irrinunciabile del compratore privato che acquista veicoli da un operatore professionale. Per le vetture nuove la garanzia è di 24 mesi, per quelle usate la garanzia è sempre di 24 mesi ma le parti possono convenire per iscritto una riduzione del termine a non meno di 12 mesi.

L’estensione di garanzia (o garanzia commerciale o convenzionale) è un prolungamento opzionale (e quasi sempre a pagamento) della durata della garanzia che copre eventuali guasti e difetti per un periodo prestabilito, successivo al termine della garanzia legale, e può anche includere i danni accidentali o quelli da furto, incendio, ecc.

Quindi la garanzia legale è obbligatoria mentre l’estensione della garanzia è facoltativa e l’acquirente è libero di scegliere se acquistarla o meno, anche da un soggetto diverso dal concessionario o rivenditore dell’auto. L’altra differenza importante è che, mentre durante il periodo della garanzia legale la manutenzione dell’auto può essere svolta ovunque (nei limiti della direttiva Monti 461/2010), durante l’estensione di garanzia la manutenzione va fatta presso la rete ufficiale della casa costruttrice. Tuttavia questo vincolo vale solo quando scatta l’estensione di garanzia e non riguarda mai il periodo della garanzia legale (qualsiasi clausola che impegna diversamente risulterebbe vessatoria).

L’AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NESSO DI ACCESSORIETÀ TRA ESTENSIONE DI GARANZIA E VENDITA DI AUTO

Fatta questa necessaria premessa, passiamo alla risposta n. 17 del 12 gennaio 2023 dell’Agenzia delle Entrate al quesito sul nesso di accessorietà tra l’estensione della garanzia e la vendita di autovetture. Ecco l’interpello:

una società operante nel settore della produzione e vendita di autovetture è tenuta, com’è noto, a garantire all’acquirente dell’autovettura una garanzia legale di conformità della durata di 24 mesi dalla data di consegna del bene. Tale garanzia è quindi una componente implicita del costo di vendita dell’automobile. La società interpellante intende proporre ai propri clienti un’estensione temporale della garanzia legale, a fronte del pagamento di un corrispettivo aggiuntivo. La facoltà di stipulare una garanzia ulteriore, rispetto a quella legale, verrà offerta sia ai clienti che acquisteranno un’autovettura nuova e sia ai clienti che hanno già acquistato un’automobile in passato. Sia la garanzia legale che l’estensione di garanzia sono delle prestazioni legate all’autovettura e, pertanto, in caso di passaggio di proprietà di quest’ultima il nuovo acquirente può chiederne l’applicazione se necessario. In particolare la società interpellante vende le proprie autovetture ai suoi intermediari (dealer o concessionari) che successivamente le rivendono ai clienti finali. La società istante fa presente che la sottoscrizione del contratto dell’estensione di garanzia può avvenire in due differenti momenti:

  • ­contestualmente all’acquisto dell’autovettura e il relativo costo dell’estensione della garanzia verrà fatturato insieme al prezzo di acquisto dell’auto direttamente al dealer;
  • successivamente all’acquisto del mezzo di trasporto, ovvero da parte del cliente già proprietario dell’autovettura e in tal caso il prezzo dell’estensione della garanzia sarà fatturato direttamente dalla società interpellante al proprietario dell’autovettura stessa.

Quindi la società interpellante chiede di sapere se l’estensione della garanzia oltre i 24 mesi della garanzia legale possa essere qualificata, agli effetti dell’IVA, come ‘prestazione accessoria’ all’operazione principale di vendita dell’autovettura.

Vendita auto ed estensione garanzia Iva

IL NESSO DI ACCESSORIETÀ NELLE SENTENZE UE

Nella sua risposta l’Agenzia delle Entrate non ha rinvenuto, nelle operazioni descritte dalla società interpellante, quel nesso di accessorietà che estende l’aliquota IVA applicata all’operazione principale (vendita dell’auto) anche alla secondaria (vendita dell’estensione di garanzia).

Dovendo stabilire se l’operazione complessa, costituita dalla combinazione della cessione dell’autovettura e la vendita dell’estensione di garanzia, come descritta nell’interpello, possa essere qualificata come ‘unica’ sotto il profilo economico, in base ai principi della giurisprudenza comunitaria e interna, l’AdE ha portato come esempio alcune sentenze della Corte di giustizia UE (in particolare la C425/06 e la C584/13) secondo cui “due o più prestazioni sono accessorie se sono così connesse da costituire una operazione ‘indivisibile’, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale”, ricordando altresì che “non rientrano tra le operazioni ‘uniche’ la cessione della vettura usata e la prestazione di un altro soggetto diverso dal rivenditore, che fornisce una garanzia relativa, per esempio, a un eventuale guasto meccanico”.

VENDITA AUTO ED ESTENSIONE DI GARANZIA SONO ASSOGGETTATI A REGIMI IVA DIVERSI

La Corte di giustizia europea ha infine posto l’accento, ai fini dell’accertamento del nesso di accessorietà, sulla circostanza che l’acquirente del veicolo usato possa acquistare l’auto senza sottoscrivere la garanzia avendo la possibilità di stipulare il contratto con una società diversa dal venditore, circostanza che elimina ogni dubbio. In tal caso, infatti, l’operazione non può essere considerata ‘unica’, perché le prestazioni sono indipendenti, in quanto separabili.

E in effetti nella vicenda dell’interpello l’acquirente della vettura (intermediario o cliente finale) non è obbligato a sottoscrivere l’estensione della garanzia legale con il venditore. Può acquistare la garanzia aggiuntiva da un terzo sia al momento del contratto di compravendita dell’auto sia successivamente. Inoltre, la vendita dell’estensione della garanzia legale sembra effettuata dall’istante in qualità di intermediario di un altro soggetto passivo, una compagnia assicurativa si deduce, visto che la società si occupa della produzione e cessione di veicoli.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’orientamento dei giudici UE, ha ritenuto che la vendita dell’estensione della garanzia da parte della società interpellante, avente come oggetto sociale la produzione e vendita di veicoli, non è qualificabile come ‘prestazione accessoria’ dell’operazione principale di cessione delle autovetture e, conseguentemente, ciascuna delle predette operazioni deve essere considerata distinta e indipendente e assoggettata al regime IVA proprio.

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