Concessionari auto, da distributori ad agenti: tutti i dubbi sulla norma UE I concessionari auto da distributori diventano agenti: in un workshop sono stati discussi tutti i dubbi sulla nuova normativa VBER voluta dall'UE

Concessionari auto, da distributori ad agenti: tutti i dubbi sulla norma UE

I concessionari auto da distributori diventano agenti: in un workshop sono stati discussi tutti i dubbi sulla nuova normativa VBER voluta dall'UE

3 Novembre 2022 - 03:11

Cosa devono attendersi i concessionari auto dal futuro assetto della distribuzione degli autoveicoli in Italia, a seguito della volontà di alcune case costruttrici di trasformare i concessionari stessi da rivenditori autorizzati a semplici agenti, in ottemperanza alla nuova normativa europea VBER? Se n’è parlato in un incontro promosso da Federauto e al quale hanno preso parte autorevoli relatori in ambito legale, tributario, assicurativo e finanziario. Il workshop ha affrontato tutti i punti critici di questa trasformazione che avrà effetti sull’intera filiera fino al consumatore finale.

CONCESSIONARI AUTO: LA NORMA EUROPEA VBER E LA RISPOSTA DELLA LEGGE 108/2022

Nei prossimi mesi l’Italia, insieme agli altri Paesi dell’UE, dovrà adeguarsi al VBER, Vertical Block Exemption Regulation, il nuovo regolamento UE 2022/720 che intende favorire la concorrenza (e, di conseguenza, abbassare i prezzi) nei settori dove vigono accordi verticali per la fornitura e distribuzione di prodotti e servizi. In ambito automotive il regolamento impatterà su diversi ambiti, dalla distribuzione di ricambi e servizi per la riparazione e la manutenzione dei veicoli (ne abbiamo parlato qui) agli accordi di distribuzione esclusiva che ancor’oggi si instaurano tra le case produttrici e e propri concessionari per la vendita al pubblico delle automobili. Con il VBER, infatti, i rivenditori non avranno più il mandato di concessione diventando ‘agenti’ o ‘commissionari’.

Tuttavia secondo le associazioni di categoria le nuove regole di Bruxelles renderanno più difficile un mercato già in affanno. Infatti, con la trasformazione da concessionario, che è indipendente rispetto alla casa madre, ad agente tutto verrà deciso dalle case costruttrici e non ci saranno margini per intervenire da parte dei venditori con campagne e sconti. Anche il compito di definire le politiche commerciali e il prezzo finale toccherà solo alle case automobilistiche. Federauto ha stimato che i ricavi dei concessionari diventati agenti potrebbero addirittura dimezzarsi, con inevitabili ripercussioni sull’occupazione nell’intero settore, che oggi in Italia fattura complessivamente 45 miliardi di euro tra vendita di autoveicoli e servizi e dà lavoro a circa 100.000 persone, con un peso del fatturato sul PIL pari al 2,5% nel 2021.

Proprio per questo il precedente governo Draghi ha provveduto a mettere una pezza preventiva con la legge 108/2022 che ha introdotto alcune norme a tutela dei concessionari auto, come il vincolo di 5 anni per i contratti dei concessionari con le case automobilistiche e un equo indennizzo in caso di recesso anticipato da parte della casa madre.

CONCESSIONARI AUTO: QUALI TUTELE DALLA LEGGE 108/2022?

Non a caso nel workshop organizzato da Federauto sul futuro dei concessionari auto in Italia è stato subito discusso l’impatto di questa legge nell’incontro dal titolo “Contratti di distribuzione automobilistica e tutela contrattuale del Dealer – Impatto della legge 108/2022”, a cui hanno partecipato l’avv. Claudia Cattarin dello Studio legale Panetta & Associati e l’avv. Rocco Santarelli dello Studio legale Carbonetti.

L’avv. Cattarin ha affrontato il tema di come l’articolo 7-quinquies della legge 108/2022 abbia cercato di colmare alcuni spazi lasciati vuoti dal Regolamento UE 720/2022 (VBER) in merito alla possibilità di indennizzo, da parte del produttore, degli investimenti effettuati dal distributore autorizzato nel caso di recesso: “Per quanto riguarda il concetto di distributore autorizzato contenuto nella legge 108/2022, ritengo che nel concetto sia da ricomprendere il concessionario e l’agente (non puro). Difatti l’agente commerciale non rientra nei rapporti verticali e come tali non rientra nel regolamento VBER. Quanto contenuto nella legge 108/2022 è l’esplicitazione di quanto già previsto dalle linee guida VBER. Ma la legge 108 specifica che l’indennizzo è previsto per il settore automotive, dove invece il VBER e le linee guida si tengono su toni più generali”.

L’avv. Santarelli si è invece soffermato sulle conseguenze, in termini di obbligo di indennizzo, a carico dei costruttori o importatori che dovessero recedere dagli accordi verticali di distribuzione automobilistica già in precedenza stipulati e in essere alla data di entrata in vigore della legge. “L’art. 7-quinquies della legge 108/2022, pur non essendo norma retroattiva, si rende applicabile ai contratti stipulati in precedenza tra costruttori e distributori per tutti quei fatti ed eventi non ancora venuti a conoscenza alla data di entrata in vigore. E il recesso esercitato dal costruttore successivamente alla data di entrata in vigore della norma comporta, per i contratti in corso di esecuzione, l’obbligo di indennizzo”.

Concessionari auto, da distributori ad agenti

CONCESSIONARI AUTO DA DISTRIBUTORI AD AGENTI: POSSIBILI CONSEGUENZE DI NATURA TRIBUTARIA E FISCALE

Successivamente il professor Massimiliano Giorgi, docente di diritto tributario all’Università La Sapienza di Roma, ha analizzato le modifiche contrattuali relative al passaggio da concessionario ad agente, rilevando che questi cambiamenti configurerebbero un trasferimento di ramo d’azienda, con implicazioni di natura tributaria. Il prof. Giorgi ha poi rimarcato che le modifiche contrattuali rischiano di determinare anche il trasferimento di una lista clienti e questo potrebbe assumere autonoma rilevanza sotto il profilo fiscale: “Ai fini IVA il trasferimento della lista clienti potrebbe rientrare nel campo dell’applicazione dell’imposta e ai fini delle imposte sul reddito, tale trasferimento potrebbe determinare l’emersione di una plusvalenza”.

CONCESSIONARI AUTO DA DISTRIBUTORI AD AGENTI: POTRANNO ANCORA PROPORRE FINANZIAMENTI?

Infine il professor Claudio Russo, docente di diritto delle assicurazioni e dei mercati finanziari all’Università La Sapienza di Roma, ha esaminato gli effetti della nuova normativa sulla funzione accessoria di finanziamento del veicolo, attualmente svolta dai concessionari auto. Nell’ipotesi di passaggio da concessionario ad agente, lo svolgimento dell’attività accessoria di agenzia, relativamente ai contratti di finanziamento, comporterebbe la violazione dell’articolo 128-quater del Testo Unico Bancario, e conseguentemente, l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.: “Per la conferma è però necessario, o comunque prudente, attendere l’adozione dell’apposito Regolamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze“.

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