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Ricorsi Multe, Prefetto o Giudice di Pace? Con moduli e tempi di notifica verbali
Si procede, inoltre, alla notifica nei confronti dei suddetti soggetti, quando pur essendo individuato l'effettivo trasgressore non se ne conosce la residenza, la dimora o il domicilio.
Peraltro, per reperire informazioni utili ai fini della notifica del verbale sia all'effettivo trasgressore sia agli altri soggetti obbligati, è possibile far ricorso alle notizie riportate presso l'Anagrafe tributaria.
La Corte Costituzionale, con sentenza 198/1996, ha stabilito che il termine dei 150 giorni, nel caso in cui l'identificazione dell'effettivo trasgressore avvenga successivamente rispetto al momento in cui la violazione è stata commessa, decorre dalla data in cui l'autorità è in grado di identificarlo.
Decorsi i 150 giorni (o i 360 giorni, per le notifiche all'estero) dall'avvenuta violazione, a meno che tale ritardo non sia giustificato da circostanze che lo legittimano l'obbligo di pagare si estingue per la persona che ha ricevuto la notifica tardiva. Ogni atto successivo da parte dell'amministrazione sarebbe quindi invalido. È opportuno tuttavia che tale circostanza sia oggetto di ricorso per questo motivo specifico, al Prefetto o al Giudice di pace.
Tra le circostanze che giustificano il ritardo di notifica (che devono comunque essere riportate nel verbale) vi è ad esempio la necessità di accertare l'effettivo proprietario del veicolo, a seguito della comunicazione da parte di un precedente proprietario, raggiunto da una notifica precedente, della vendita del veicolo in data anteriore alla violazione; altra ipotesi è quando, a seguito di incidente, la violazione è successivamente accertata a seguito delle indagini svolte dall'organo di polizia intervenuto.
Non costituisce notifica e non è richiesto dalla legge l'avviso lasciato sul parabrezza, anche se corredato di istruzioni per il pagamento; tuttavia, il pagamento della multa nei tempi indicati dall'avviso blocca la notifica "formale" e le maggiori spese ad essa connesse.
Ricorso al Prefetto
Il termine per presentare il ricorso
Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.Come si presenta il ricorso
- le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- oppure all'ufficio o al comando che ha elevato la multa (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.).
Il ricorso può essere consegnato direttamente oppure inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In entrambi i casi si possono allegare i documenti ritenuti idonei a dimostrare la fondatezza del ricorso e può essere richiesta l'audizione personale.
Se il Prefetto riceve direttamente il ricorso, deve trasmetterlo entro 30 giorni all'ufficio o comando cui appartiene l'organo che ha elevato la multa, che nei successivi 60 giorni è tenuto a rinviare gli atti al prefetto, accompagnati dalle deduzioni tecniche utili a respingere o confermare le risultanze del ricorso.
Se il ricorso è stato presentato o inviato direttamente all'ufficio che ha elevato la multa, questo ha 60 giorni di tempo per inoltrarlo al prefetto, con le deduzioni di cui sopra.
Modulo per la presentazione del ricorso al Prefetto ![]()
Come si conclude il procedimento
Il Prefetto, esaminati i documenti, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta
- se respinge il ricorso emette entro 120 giorni (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento;
- se invece accoglie il ricorso il prefetto, nello stesso termine di 120 giorni, dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
L'ordinanza che dispone il pagamento deve essere notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento entro 150 giorni dalla sua adozione; il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione.
Il ricorso si intende accolto decorsi 120 giorni senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto e comunque decorsi 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte del prefetto se gli è stato inviato direttamente o di 180 giorni se il ricorso gli è stato inviato attraverso l'ufficio o comando che ha elevato la multa.
Quando può essere presentato il ricorso
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto nei seguenti casi:
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt'altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla fiducia preferenziale che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Ricorso al Giudice di Pace
Quando è possibile il ricorso al Giudice di Pace
E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, ma in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si presenta il ricorso
Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell'ordinanza-ingiunzione.
Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Modulo per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace ![]()
ATTENZIONE: il ricorso al Giudice di pace era condizionato al versamento di una cauzione, pena inammissibilità del ricorso stesso. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 114 dell' 8 aprile 2004, ha dichiarato l'illegittimità della norma del Codice della Strada che prevedeva il versamento della cauzione (art. 204 bis comma 3) per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Pertanto la cauzione non deve più essere versata.
Come si conclude il procedimento
- accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
oppure
- respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione.
ATTENZIONE: secondo quanto stabilito al'art. 23 L. 689/1981, così come modificato dagli artt. 26 e 27 del dlgs 2 febbraio 2006, n.40, contro le sentenze del Giudice di pace è possibile proporre direttamente appello al tribunale. Tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006 (data dell'entrata in vigore del citato decreto) mentre per i provvedimenti pubblicati prima del 2 marzo 2006 si applicherà la disciplina previgente che prevede solo la possibilità di presentare ricorso in cassazione.
Fonte: ACI
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