Apple e la garanzia biennale. Un caso che riguarda anche l'auto

Apple e la garanzia biennale. Un caso che riguarda anche l'auto Il caso della Apple

Il caso della Apple, attualmente sotto la lente dell'Antitrust per il caso "garanzia annuale", ci permette di ricordare i diritti dei consumatori auto

2 Dicembre 2011 - 07:12

L'Antitrust ha in corso un'indagine a carico della Apple per sospetta violazione delle norme sulla garanzia. Alcuni consumatori trentini, ai quali è stato reiteratamente rifiutato da rivenditori ufficiali Apple il secondo anno di garanzia, si sono rivolti all'Agenzia del Garante della concorrenza e del mercato, difesi dal Centro Ricerca e Tutela dei consumatori e degli utenti di Trento.

APPLE DA SOLO UN ANNO DI GARANZIA – Secondo la denuncia i distributori di prodotti tecnologici Apple in Italia riconoscono solo parzialmente i diritti di legge sulla garanzia, limitandone la durata al primo anno. “Tutto ciò – si legge in un loro comunicato – in palese violazione degli articoli del Codice del Consumo e in particolare degli articoli 132 e 133 che prevedono una durata della garanzia legale di due anni e una garanzia convenzionale che non può in alcun caso limitare i diritti previsti dalla garanzia legale”. Il procedimento in corso dell'Antitrust è aperto nei confronti di Comet Spa, Apple Retail Italia Srl, Apple Italia Srl e Apple Sales International e riguarda la vendita su tutto il territorio nazionale nei negozi Apple Store e sul sito ufficiale Apple, dove la multinazionale di Cupertino insiste nell'offrire un solo anno di garanzia. L'indagine dovrà anche accertare se l'estensione a pagamento di garanzia al secondo anno, ovvero l'Apple Care Protection Plan sia offerta senza chiarire al consumatore che si sovrappone al secondo anno della garanzia legale gratuita. Pur del tutto estraneo al mondo dell'auto, il caso, per certi versi clamoroso dell'Apple, data l'enorme notorietà del marchio, viene segnalato dall'Osservatorio del consumatore di SicurAUTO perché permette di chiarire, ancora una volta, i diritti in materia di garanzia anche nei confronti degli acquirenti di veicoli a quattro ruote.

COSA PREVEDE LA LEGGE – Il venditore che vende a un consumatore un qualsiasi prodotto destinato al suo uso personale, ha l'obbligo di consegnare beni conformi allo scopo dichiarati dall'acquirente al momento di stipulare il contratto che può anche essere verbale. I prodotti consegnati devono essere pertanto:

  • Idonei all'uso al quale sono adibiti abitualmente prodotti e beni dello stesso tipo (un telefono a telefonare, fare foto o filmare. Un'auto al trasporto di persone o merci)
  • Idonei anche al particolare uso dichiarato dall'acquirente e portato a conoscenza del venditore al momento della definizione dell'acquisto (trasporto merci speciali, trasporto invalidi)
  • Conformi alla descrizione fornita dal venditore (applicazione dei sotware per i prodotti elettronici o il numero di persone trasportabili per le auto)
  • In grado di assicurare la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, tenuto conto della natura del bene, della pubblicità e delle dichiarazioni al riguardo del venditore, del produttore o dell'agente.

Non vi è difetto di conformità se il consumatore al momento dell'acquisto era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (acquisto presso outlet). Se il prodotto consegnato non rispetta anche solo una delle condizioni di cui sopra o non è conforme, l'acquirente, salvo che la richiesta non sia oggettivamente impossibile, ha diritto a propria scelta alla:

  • Riparazione del bene
  • Sua sostituzione (tenendo conto del suo valore, dell'entità del difetto, dell'eventualità che il rimedio alternativo sia possibile senza particolari inconvenienti per il consumatore)
  • Riduzione del prezzo (per riparazione impossibile, eccessivo ritardo nella riparazione, riparazione già effettuata senza successo e con inconvenienti e disagi)
  • Risoluzione del contratto senza spese (salvo il caso di difetto di lieve entità risolvibile con altro rimedio meno oneroso fra quelli previsti)

GARANZIA DI CONFORMITA' OBBLIGATORIA – Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore quando il difetto si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il diritto di garanzia non è rinunciabile e sui beni nuovi non è limitabile. Solo sui beni usati si può ridurre a un anno con il consenso dell'acquirente. Il consumatore decade dal diritto di garanzia se non denuncia al venditore il difetto entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. Il venditore finale quando il difetto di conformità è imputabile a un'azione o a una omissione del produttore o del suo fornitore-grossista, ha diritto di regresso nei confronti del responsabile per recuperare i costi, salvo patto contrario o rinuncia.  

GARANZIA CONVEZIONALE VOLONTARIA –  Il produttore che non vende i suoi prodotti direttamente al consumatore non ha nei suoi confronti alcun obbligo di garanzia. Per legge è materia di competenza del venditore. Può però concedere volontariamente una garanzia convenzionale che può essere indifferentemente annuale, biennale, triennale o può prevedere periodi ancora più lunghi, ma non deve pregiudicare o limitare i diritti dei consumatori nei confronti del venditore. Inoltre può contemplare condizioni diverse rispetto alla garanzia legale del venditore, ma solo a condizione che siano specificate per iscritto e chiaramente all'atto dell'acquisto. Come abbiamo già visto il produttore normalmente è poi obbligato a riconoscere al venditore il diritto di rivalsa rifondendo i costi della garanzia ove siano riscontrati difetti di costruzione o di funzionamento.

L'INDAGINE APPLE – L'indagine in corso contro Apple intende appurare se le varie società direttamente collegate alla multinazionale di Cupertino, non stiano violando la legge nei propri negozi aperti al pubblico e sul sito on-line ufficiale. Secondo la denuncia dei consumatori trentini, nei negozi Apple Store agli acquirenti di prodotti come i-Phone e i-Pad (e forse anche di altri), viene detto che la garanzia Apple ha durata un anno estensibile a due anni a pagamento. La violazione consiste nell'omissione di ricordare al consumatore il suo diritto alla garanzia del venditore biennale. Se accertata l'omissione sarebbe grave perché nel caso dell'Apple Store o del sito on-line ufficiale, il venditore è la stessa Apple che, offrendo l'estensione di garanzia Apple Care Protection Plan, si farebbe pagare per un obbligo che è già dovuto per legge. In altre parole se l'Antitrust dovesse riconoscere che nei negozi Apple Store, la funzione di produttore della multinazionale della mela coincide con quella del venditore l'infrazione sarebbe acclarata. In caso contrario la casa di Curpertino se la potrebbe cavare con una diffida o ammonizione. Resta comunque l'ambiguità di un comportamento quantomeno non etico. Nei negozi della Apple infatti viene venduta a oltre 70 euro la copertura di un anno di garanzia al quale il consumatore ha diritto per legge, giocando sulla garanzia legale del venditore e quella convenzionale del produttore, con la complicità involontaria dell'ignaro consumatore.

E LA GARANZIA NELL'AUTO –  Nonostante alle case auto non vengono mai risparmiate critiche e minacce per il comportamento non sempre rispettoso dei diritti dei consumatori, nel caso della garanzia va dato loro atto di essere stati molto corretti, evitando di incappare in episodi come quello di Apple. Al momento dell'introduzione della garanzia biennale di conformità, le case decisero di offrire spontaneamente una garanzia convenzionale biennale con copertura sui difetti di funzionamento in pratica non modificavano sostanzialmente la precedente copertura, lasciando alle concessionarie soltanto la responsabilità sui difetti di conformità riguardanti l'utilizzo del prodotto. Pertanto il consumatore per qualsiasi problema di natura tecnica, benché dovrebbe rivolgersi al venditore, ha la facoltà di richiedere il ripristino del funzionamento alla casa. Attenzione però alle estensioni di garanzia. Ne esistono di due tipi: quelli offerti dalle case e quelli offerti da società private che sono contratti assicurazione. Pur coprendo tutti il periodo di uno o più anni dopo la cessazione del biennio di garanzia legale, quasi sempre offrono prestazioni limitate. Diffidate da chi vi assicura estensioni che continuano la garanzia legale. Legalmente sono garanzie convenzionali che vanno valutate con attenzione leggendo le condizioni dettagliatamente prima di sottoscriverle. Attenzione anche perché mentre durante la garanzia biennale legale è possibile fare manutenzione presso le officine indipendenti, i contratti di garanzia estesa possono obbligarvi a rivolgervi solo a officine autorizzate o convenzionate, senza infrangere la legge (per tutte le informazioni sul questo argomento visitate la sezione dedicata alla garanzia auto nuove e usate).

di Nicola Giardino

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2 Commenti

Redazione
21:09, 9 Dicembre 2011

Dave, le ricordiamo che SicurAUTO tratta solo ed esclusivamente di sicurezza stradale. Il fatto che nell'articolo in oggetto venga citata l'Apple è solo per farne un paragone con le automobili in termini di garanzia. Comunque… le suggeriamo di contattare il Centro Ricerca e Tutela dei consumatori e degli utenti di Trento, dal momento che già si occupa della questione.Redazione SicurAUTO

Nicola
13:24, 27 Dicembre 2011

In data 21.12.2011 l'Autorità del garante e della Concorrenza e del Mercato ha giudicato l'Apple responsabile di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori in merito alla garnazia e a quanto descritto nel mio articolo. Complessivamente la sanzione amministrativa comminata ammonta a 900.000 euro L'Apple inoltre dovrà:1. Cessare la pratica relativa alla concessione di garanzia annuale passando a quella biennale.2. Darne conferma all'Autorità del Garante.3. Pubblicare l'estratto della sentenza sul proiprio sito Internet, inserendo la durata biennale della garanzia.4. Modificare quanto riportato nelle confezioni dei prodotti in merito alla durata della garanzia.Un solo commento da parte mia: “Meno male che il Codice del consumo esiste.” Abbiate fiducia dei vostri dirritti e difendeteli!

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