
Istituita, mediante un nuovo decreto-legge, la Zona Rossa a Pasqua 2021 e altre regole restrittive sugli spostamenti. Leggi il testo pdf del decreto
Il Covid-19 purtroppo non dà tregua e nonostante l’inizio della campagna vaccinale i contagi, spinti dal diffondersi delle varianti del virus, risultano in aumento in quasi tutte le regioni d’Italia, con esclusione forse della Sardegna che resiste (beata lei) in zona bianca. Per questo il governo presieduto da Mario Draghi ha deciso di emanare un decreto-legge (Dl n. 30 del 13 marzo 2021, testo PDF), che istituisce la zona rossa a Pasqua e nuove e più restrittive regole sugli spostamenti. Il decreto non cancella ma integra le misure già disposte con il DPCM del 2 marzo.
DECRETO PASQUA 2021: NUOVE MISURE RESTRITTIVE PER FERMARE I CONTAGI
Contrariamente alle previsioni il Decreto di Pasqua approvato dal Consiglio dei Ministri non prevede una zona rossa nazionale a tempo indeterminato e neppure nei soli fine settimana (del resto non ce n’è bisogno, visto che gran parte delle regioni, proprio a causa dell’aumento dei contagi e del numero dei ricoveri, saranno presto nella fascia con più restrizioni), ma si limita a chiudere l’Italia nel weekend di Pasqua, a ‘congelare’ le zone gialle e a facilitare l’ingresso in zona rossa delle regioni a rischio. Insomma, si prosegue con la strategia delle chiusure chirurgiche nei luoghi dove il virus corre più veloce.
ZONA ROSSA PASQUA: LE REGOLE SUGLI SPOSTAMENTI
Ecco le nuove misure adottate dal Governo in vista della Pasqua:
– dal 15 marzo al 2 aprile e poi il 6 aprile 2021 nelle regioni in zona gialla si applicano le regole della zona arancione;
– dal 15 marzo al 6 aprile 2021 è previsto il passaggio automatico in zona rossa nelle regioni in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
– poi dal 15 marzo al 6 aprile 2021 le regioni in zona arancione possono disporre la zona rossa (o un lockdown totale) nelle province che superano 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di Covid-19 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave;
– dal 15 marzo al 2 aprile e poi il 6 aprile 2021 nelle regioni in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle che ci vivono, a cui possono aggiungersi i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Questa deroga non si applica in zona rossa;
– nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 (sabato di Pasqua, Pasqua e Pasquetta), sull’intero territorio nazionale, tranne nelle regioni in zona bianca, si applicano le misure della zona rossa. È ammessa però la deroga che consente, in ambito REGIONALE, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le 5 e le 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle che ci vivono, a cui possono aggiungersi i minori di anni 14 e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Tutte le deroghe vanno sempre comprovate mediante autocertificazione.
PASQUA IN ZONA ROSSA O ARANCIONE
In base all’ultimo monitoraggio sulla pandemia di Covid-19 della cabina di regia dell’ISS, Il Ministro della Salute ha firmato le ordinanze con la nuova composizione delle fasce di rischio a partire da lunedì 15 marzo 2021 (qui tutte le regole delle varie zone dal sito del Governo):
– Zona bianca: Sardegna;
– in Zona gialla: Calabria, Liguria, Sicilia e Valle d’Aosta (si applicano comunque le regole della zona arancione);
– Zona arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano e Umbria;
– Zona rossa: Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia e Veneto.
SI PUO ANDARE NELLE SECONDE CASE?
È sempre possibile raggiungere le seconde case per l’intero periodo dal 15 marzo al 6 aprile, anche in un’altra regione o provincia autonoma e a prescindere dal colore della stessa. Il permesso è limitato a coloro che possano dimostrare di averne titolo in quanto intestatari di un regolare contratto di proprietà o di locazione antecedente al 14 gennaio 2021 (tali documenti vanno mostrati in caso di un controllo insieme all’autocertificazione, perciò è consigliabile portarseli in viaggio). Sono pertanto esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data, comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione. Naturalmente l’accesso alla seconda casa è circoscritto al nucleo familiare convivente dell’avente titolo.
SANZIONI PER CHI VIOLA I DIVIETI DELLA ZONA ROSSA DI PASQUA
Chi viola le limitazioni agli spostamenti disposte dal nuovo decreto-legge di Pasqua (15 marzo – 6 aprile 2021) è punito con una multa da 400 a 1.000 euro. Se il mancato rispetto delle misure restrittive avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Resta comunque la possibilità di ottenere una riduzione del 30% se si provvede al pagamento della multa entro 5 giorni. Scatta inoltre il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del Codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l’autocertificazione sugli spostamenti non risulti veritiera.