Urta un dissuasore, sbanda e muore: il comune è responsabile

Urta un dissuasore, sbanda e muore: il comune è responsabile La Cassazione conferma la condanna per il comune che piazza male il dissuasore della sosta

La Cassazione conferma la condanna per il comune che piazza male il dissuasore della sosta, anche se la vittima andava troppo forte

12 Settembre 2016 - 08:09

Interessante decisione, quella presa dalla III sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, n. 15785 del 29.7.2016, su un caso di responsabilità del comune per i danni conseguenti a collisione con dissuasore di sosta. Si tratta di un caso tragico, in cui un autoveicolo, urtando contro un piloncino di cemento (detto fittone), sbandava nella corsia riservata all'opposto senso di marcia, venendo travolto da un autocarro. Nell'impatto il conducente del veicolo fuori controllo perdeva la vita. Gli eredi ingaggiavano dunque una battaglia legale per veder riconosciuta la responsabilità di chi aveva messo quel fittone di cemento vicino alla strada, ovvero il Comune di Saluzzo. In primo grado il Giudice rigettò la domanda, perchè il conducente deceduto era perfettamente in grado di vedere l'ostacolo e quindi di evitarlo. Dunque la sua imperizia sarebbe stata l'unica causa dell'evento. In appello tale giudizio veniva ribaltato, il Comune di Saluzzo riconosciuto responsabile ex art. 2051 c.c. (responsabilità da cosa in custodia), se pur tale responsabilità veniva graduata al 50% per la condotta colposa del guidatore defunto. Molto peso hanno avuto in appello le risultanze di una CTU in cui la posizione del fittone di cemento risultava pericolosa. Gli Ermellini confermano ora la decisione della Corte d'Appello. Fra i vari passaggi della sentenza, appare significativo il fatto che una guida imprudente non può apparire come fatto imprevedibile e anomalo, bensì del tutto prevedibile ex ante e non eccezionale. Quindi impossibile da considerare unica causa dell'evento.

LA TRAGICA CARAMBOLA, LE RESPONSABILITA' L'episodio è senz'altro connotato da una certa dose di sorte avversa. Destino volle che al momento dell'urto con il paletto di cemento, e del conseguente sbandamento a sinistra, dal senso opposto arrivasse un autocarro, con un tempismo tale da rendere impossibile la frenata. Ma il destino non è mai da solo a determinare gli incidenti stradali e dunque bisognava chiarire le responsabilità. Il fittone di cemento era in una posizione pericolosa? Oppure lo sfortunato automobilista stava guidando in maniera troppo pericolosa? Il Tribunale di Saluzzo, pur riconoscendo che il fittone di cemento messo dal Comune aveva cagionato la carambola mortale, dava enfasi all'imprudenza dell'automobilista, che guidando a velocità elevata nel buio e nella pioggia aveva quindi causato da solo l'impatto. La Corte d'Appello di Torino invece, cambiava il risultato. I giudici di secondo grado rilevavano che nella responsabilità da custodia è il custode a dover provare la circostanza “eccezionale e imprevedibile” che avesse cagionato l'incidente alla stregua di un “caso fortuito”, e il Comune di Saluzzo non aveva dato prova della velocità elevata del conducente deceduto, mentre la perizia del P.M. e le deposizioni dei Carabinieri, avevano evidenziato una posizione tale del fittone di cemento, da rendere affatto imprevedibile, ma addirittura probabile un suo investimento da parte dei veicoli anche regolarmente transitanti lungo la carreggiata. Anche l'automobilista deceduto aveva avuto la sua parte di responsabilità, dunque le responsabilità venivano graduate al 50%, tra vittima e gestore stradale. Gli Ermellini ora, respingono i motivi di ricorso del Comune di Saluzzo e confermano la sua parziale responsabilità quale custode della strada.

ANDARE TROPPO VELOCE NON E' CONDOTTA ANOMALA Il ricorso del Comune condannato a pagare gli eredi dell'automobilista defunto, era pieno di motivi “classici” delle cause tra P.A. custode di beni demaniali e danneggiati. A partire dal vecchio argomento, ormai superato da moltissimi anni, per cui gli enti pubblici non potrebbero essere ritenuti responsabili per i danni causati da un territorio troppo vasto da controllare. Questo argomento viene respinto dalla Suprema Corte, come anche quelli della presunta mancanza di prova della pericolosità del fittone, poiché anche le cose inerti possono essere pericolose e quello dell'utilizzo anomalo della cosa da parte del danneggiato. Su questo ultimo punto, gli Ermellini sono particolarmente chiari, producendosi in un passaggio che potrebbe essere citato in numerosi altri casi: Invero, se, da un lato, “la responsabilita' del custode, di cui all'articolo 2051 c.c., e' esclusa dalla condotta colposa della vittima, che abbia usato della cosa fonte di danno in modo anomalo ed imprevedibile” (Cass., 4 dicembre, 2012, n. 21727), si' da integrare il caso fortuito, elidente il nesso causale tra custodia del bene e danno, dall'altro lato, l'accertamento di fatto, riservato al giudice del merito (e ormai cristallizzatosi all'esito dell'esame dei motivi sub n. 5 dell'articolo 360 c.p.c.), ha evidenziato che la condotta colposa del (OMISSIS) (valutata come concorrente nella causazione del sinistro nella misura del 50%) non si e' concretata in modo imprevedibile o anomalo, giacche' consistita nella circostanza, “del tutto prevedibile ex ante e non eccezionale” per l'Ente custode della strada, della mancata regolazione della velocita' del proprio veicolo (procedente a circa 80 kmh) in modo confacente al limite massimo consentito (50 kmh).” In altre parole, andare a 80 km/h, laddove vi sia un limite di 50 km/h, non può essere considerata una condotta anomala, tale da costituire l'interruzione del nesso causale, come fosse un “caso fortuito”. Sulla scorta di questa argomentazione, il ricorso del comune viene rigettato.

PERMANE L' INCERTEZZA, A SCAPITO DEI DANNEGGIATI Questa presa di posizione della Corte territoriale di Torino, confermata in Cassazione, potrebbe essere sbandierata in molti altri processi. Non sono mancati invero, argomentazioni contrarie, anche di recente (per una valutazione esattamente opposta della condotta del utente stradale, leggi qui); d'altronde, come ripetuto spesso proprio da SicurAUTO, la giurisprudenza sulla responsabilità del gestore stradale è sempre altalenante, e in continua evoluzione. L'interpretazione dell'art. 2051 c.c., sulla responsabilità del custode, era stata prima dell'estate oggetto di un'importante pronuncia che aveva chiarito come i concetti di insidia e trabocchetto, quali condizioni necessarie perchè il danneggiato potesse essere risarcito, sono ormai desueti (Cass. 11802/16, per leggere l'articolo di commento o la sentenza, clicca qui). Ora un'altra pronuncia sul tema va nella stessa direzione: i comportamenti colposi dei danneggiati non esonerano da colpa il custode, a meno che non siano davvero imprevedibili. Tale posizione appare di grande rigore civile, perchè obbliga la P.A., ma anche talvolta i privati, a vigilare sulla sicurezza di strade e marciapiedi, onde evitare il rischio di dover risarcire gli utenti. Purtroppo però, chi osserva la giurisprudenza di merito sa che nei Tribunali continua a resistere un atteggiamento “punitivo” nei confronti di chi agisce contro il custode della strada, che partecipa della generale ostensione del sistema giudiziario nei confronti della parte attrice. Già i costi fissi delle cause sono aumentati molto, poi sono il legislatore ha inasprito le conseguenze per chi perde la causa, tra condanna alle spese, raddoppio del contributo unificato e condanna per lite temeraria. Insomma, chi subisce un danno a causa di una strada o un marciapiede pericoloso, deve fare i conti con la mancanza di coerenza della giurisprudenza, che oscilla tra colpevolizzazione dei danneggiati e severità per i gestori stradali, e con l'aumento dei rischi economici in caso di sconfitta in causa. Con il risultato che chi subisce danni a causa di una strada pericolosa, può finire dalla padella nella brace agendo per i propri diritti. Questo è un settore in cui sarebbe necessario un intervento chiarificatore, una svolta, magari con l'intervento delle Sezioni Unite, che riporti un po' di armonia e possibilità di predire l'esito delle cause. Il che favorirebbe anche le transazioni senza dover combattere fino in cassazione.

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