Testimoni incidente: il governo pasticcia con il ddl concorrenza

Per contrastare le frodi assicurative scatta l'assurda limitazione della testimonianza negli incidenti con danni a cose

 
Testimoni incidente: il governo pasticcia con il ddl concorrenza Per contrastare le frodi assicurative scatta l'assurda limitazione della testimonianza negli incidenti con danni a cose

Per contrastare le frodi assicurative scatta l'assurda limitazione della testimonianza negli incidenti con danni a cose

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22 Aprile 2015 - 07:04

Inizia la discussione in parlamento del disegno legge concorrenza, che contiene, almeno in materia di Rca, una serie di regali da parte del governo Renzi (è soprattutto il ministero dello Sviluppo economico a spingere) a favore della lobby assicurativa. Ricordiamo che la proposta presentata in parlamento include, nei soli sinistri con danni a cose, un norma fondamentale: la parte danneggiata può indicare i testimoni al fatto solo nei limiti temporali di cui alla richiesta danni che deve essere inoltrata all'assicuratore del responsabile civile (articolo 6 del ddl).

ECCO IL TESTO – All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, sono aggiunti i seguenti: 3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. 3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. 3-quater. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all'I.V.ASS., trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

UNA BELLA FREGATURA – Come nota il Sole 24 Ore, “si potrebbe arrivare all'inammissibile paradosso che un giudizio, privo di testimoni tempestivamente indicati, si risolva con la negazione del risarcimento materiale, mentre un altro, intentato sul medesimo fatto, giunga ad affermare esattamente l'opposto, e cioè la colpa del convenuto sulla base di testimonianze acquisite successivamente e non ammesse nel primo procedimento”. Come si diceva in apertura, è un regalo alle assicurazioni, che così risarciranno meno danni: alla fine, è un pasticcio del governo Renzi che, per soddisfare le richieste pressanti delle compagnie, ha creato una norma molto discutibile, andando a ledere i diritti dei danneggiati, il diritto al pieno risarcimento delle vittime della strada.

LA PIAGA DELLE TRUFFE – In teoria, è una norma contro le truffe nel settore Rca, o almeno così viene annunciata dal governo. È infatti vero che l'esterno dei tribunali è presidiato da testimoni di professione, specie in certe zone del Sud Italia. Lì dove le frodi sono più forti, e quindi anche le tariffe Rc auto. Va comunque detto che l'inammissibilità dei testimoni a posteriori non è assoluta, ma riguarda solo danni a cose (quindi non i casi in cui uno può essere in stato d'incoscienza) e può essere superata per i testimoni tardivi che risultano da verbali di polizia o che vengono ammessi dal giudice. Quindi, più che una vera e propria preclusione, abbiamo un filtro.

1 Commento

Daniele
09:01, 23 Aprile 2015

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