Sequestro veicolo per ebbrezza: rimane al giudice penale se disposto prima del 2010

Sequestro veicolo per ebbrezza: rimane al giudice penale se disposto prima del 2010 Chiede l'annullamento del sequestro penale dell'auto per guida in stato di ebbrezza

Chiede l'annullamento del sequestro penale dell'auto per guida in stato di ebbrezza, perché ora è sanzione amministrativa. Ma gli va male

7 Dicembre 2011 - 07:12

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44027 della IV sezione penale, depositata il 28 novembre 2011, rigetta il ricorso di un automobilista che ha sostenuto la nullità del sequestro dell'auto per guida in stato di ebbrezza disposto dal Giudice penale. Anche se la riforma del Codice della Strada, L. 120 del 29 luglio 2010, ha modificato la natura della sanzione accessoria del sequestro del veicolo, che ora è unicamente amministrativa, i sequestri penali disposti prima della riforma restano validi e di competenza del Giudice penale che li abbia disposti, salvo verifica della compatibilità con i requisiti richiesti ora dagli articoli del C.d.S.

L'ANNULLAMENTO PER IL “FAVOR REI”? – L'argomentazione svolta dalla difesa dell'automobilista è la seguente: la sanzione accessoria del sequestro del veicolo ai fini della confisca prevista dagli articoli 186, 187 e 224ter del Codice della Strada deve essere disposta dall'autorità amministrativa e non dal Giudice penale. La sottrazione della specifica sanzione, accessoria all'accertamento dei reati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è avvenuta con la riforma del Codice della Strada del 2010 (L. 120/2010), dunque i sequestri avvenuti prima dell'entrata in vigore, sono diventati illegittimi, perché al reo deve riconoscersi l'applicazione del trattamento migliorativo entrato in vigore (“favor rei”). E siccome il giudizio dell'Autorità amministrativa è per definizione meno gravoso di quello del Giudice penale, il sequestro deve essere annullato.

NIENTE FAVORI, C'E' IL “TEMPUS REGIT ACTUM” – L'interpretazione data dalla difesa del reo appare un po' forzata. Nel caso di specie il sequestro era stato disposto e convalidato prima che la riforma del Codice della Strada entrasse in vigore. Vale quindi il principio per cui sono valide le misure prese secondo le regole all'epoca vigenti (“tempus regit actum”) e il Giudice che aveva competenza prima della riforma rimane competente. Tanto più, sottolinea la Corte, che nessuna disciplina transitoria è stata fissata dalla riforma per il passaggio dal vecchio al nuovo regime sanzionatorio. Il ricorso dell'automobilista viene perciò rigettato. Tuttavia, stante la riforma, la Corte precisa che il sequestro, operato ai sensi dell'art. 321, I co, c.p.p. (sequestro in presenza di pericolo che la cosa venga utilizzata per commettere ulteriori reati), deve in questi casi essere valutato dal Giudice penale alla stregua dei criteri richiesti dall'articolo 186, II co, lett c.) per il sequestro al fine di procedere alla confisca. Quindi spetta al Giudice penale verificare che i sequestri penali di veicoli disposti prima della riforma del C.d.S., accessori all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, siano stati ordinati in presenza dei requisiti alcolemici previsti dall'art. 186 C.d.S. (tasso alcolemico > 1,5 g/l).

di Antonio Benevento

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