Seggiolini anti abbandono: caratteristiche definitive dei dispositivi L’obbligo dell’allarme seggiolini bimbi congelato fino a marzo 2020: l’emendamento alla finanziaria che mette ordine su incentivi

Seggiolini anti abbandono: caratteristiche definitive dei dispositivi

Sappiamo finalmente come sono fatti i seggiolini anti abbandono: svelate le caratteristiche definitive, l'obbligo scatta dal 7 novembre 2019. Pesanti multe ai trasgressori

24 Ottobre 2019 - 04:10

Abbiamo finalmente le caratteristiche definitive dei seggiolini anti abbandono che saranno obbligatori per trasportare in auto bambini al di sotto dei 4 anni di età. Al termine di un lungo e tortuoso iter parlamentare e burocratico, sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2019 è apparso il decreto n. 122 del MIT con il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada in materia di ‘dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni’. Come da prassi, il regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U., quindi il 7 novembre 2019.

Aggiornamento del 29 gennaio 2020leggi qui le ultime novità sulla partenze delle multe e il bonus per l’acquisto di un allarme antiabbandono.

CHE COSA SONO I SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO

Il decreto attuativo che definisce le caratteristiche funzionali dei seggiolini anti abbandono è composto da 7 articoli e 2 allegati. Lo potete leggere integralmente cliccando sul tasto rosso in fondo all’articolo Scarica PDF. I primi due articoli specificano cosa sono i dispositivi antiabbandono e il loro ambito di applicazione. In particolare l’art. 1 comma 1 lettera b del decreto qualifica il congegno come un “dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione è quella di prevenire l’abbandono dei bambini di età inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo”. Nelle categorie di veicoli di cui sopra rientrano le autovetture fino a nove posti a sedere e i veicoli commerciali.

DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO CONSENTITI

Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei seggiolini anti abbandono sono invece esposte negli articoli 3 e 4 del decreto e nei due allegati A e B. Per esempio l’art. 3 spiega che il dispositivo antiabbandono può essere di tre tipi:
– 1) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini (ovvero i seggiolini auto, senza ovviamente alterarne le caratteristiche di omologazione);
– 2) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
– 3) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Seggiolini anti abbandono caratteristiche obbligo

SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO: CARATTERISTICHE DEFINITIVE

Più specificatamente, come illustrato nell’allegato A, il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, e deve dare un segnale di conferma nel momento dell’avvenuta attivazione. Ma soprattutto, qualora si presenti la necessità di dare un segnale di allarme, il congegno deve essere sempre in grado di attirare in modo tempestivo l’attenzione del conducente, attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici (cioè attraverso il tatto), percepibili sia all’interno che all’esterno del veicolo. Inoltre, non meno importante, i seggiolini antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate. Così da avvisare urgentemente altre persone se, per un motivo qualsiasi, il conducente si trovi impossibilitato a intervenire.

ALTRE COSE DA SAPERE SUI SEGGIOLINI ANTI ABBANDONO

Per il resto, gli articoli 5, 6 e 7 definiscono rispettivamente gli obblighi per le aziende fabbricanti (cui spetta naturalmente accertarsi che i prodotti immessi sul mercato rispettino fedelmente i requisiti contenuti nel decreto), la vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei dispositivi, e infine il riconoscimento dei dispositivi prodotti negli altri stati dell’UE. A questo proposito si presumono conformi alle disposizioni valide per l’Italia i seggiolini antiabbandono legalmente commercializzati negli altri Paesi membri, in Turchia, oppure originari e legalmente commercializzati in uno stato appartenente all’EFTA. Chiudiamo ricordando che sarà messo a disposizione un bonus di 30 euro per l’acquisto dei dispositivi, con modalità d’accesso ancora in via di definizione. Chi, dal 6 marzo 2020, non rispetterà l’obbligo di montare il congegno pagherà una multa da 80 euro a 323 euro più la decurtazione di 5 punti dalla patente (sanzioni aggravate in caso di recidiva).

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1 Commento

lupo.nl_14473307
08:31, 25 Ottobre 2019

A me sembra una cosa da decorticati.Capisco l’obbligo di sistemi di salvataggio legati a condizioni che non sono sotto la propria responsabilità come ad esempio un incidente d’auto, ma il dispositivo anti abbandono è da cerebrolesi.

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