Sconto multe ai guidatori professionali: sì o no? Complimenti al legislatore

Sconto multe ai guidatori professionali: sì o no? Complimenti al legislatore Una norma stabilisce che i guidatori professionali abbiano diritto allo sconto del 30% sulle multe; un'altra regola dice il contrario

Una norma stabilisce che i guidatori professionali abbiano diritto allo sconto del 30% sulle multe; un'altra regola dice il contrario

28 Novembre 2013 - 07:11

Lo sanno tutti: dall'agosto scorso, chi prende una multa ha diritto a uno sconto del 30%. Si può pagare entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale con la riduzione. Il termine in cui è ammesso il pagamento del minimo edittale ridotto del 30% è il giorno in cui è avvenuta la contestazione del verbale, oppure in quello in cui si è perfezionata la notificazione per il ricorrente. In alternativa, si può pagare la multa per intero dal 6° giorno al 60° giorno dalla notificazione o contestazione del verbale. Ci sono volute numerose circolari ministeriali per fare chiarezza su una materia piuttosto delicata, ma ancora resta un dubbio: i guidatori professionali hanno diritto allo sconto? Abbiamo chiesto lumi a Patrizia Lazzari, comandante del servizio associato di Polizia municipale dei Comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere (Bologna).

TEMPI DI GUIDA – In particolare, parliamo delle violazioni previste per i conducenti professionali che sforano i tempi di guida sulla guida. Secondo l'articolo 174 del Codice della strada, la risposta è sì: lo sconto del 30% è ammesso per i pagamenti effettuati entro 5 giorni. Vale, tuttavia, l'eventuale maggiorazione di un terzo (che non è esattamente il 30%) nell'ipotesi di violazione notturna; ma questo è un altro problema ancora. Invece, ed ecco la seconda norma, per violazioni e multe previste dal decreto legislativo 234/2007, non è applicabile il sistema sanzionatorio del Codice della strada: risultato, niente sconto.

CAOS SENZA FINE – Non basta, a testimonianza che chi ha concepito la norma dello sconto lo ha fatto senza tenere conto di tutte le possibili ripercussioni. Le violazioni al decreto legislativo 144/2008 (quale la mancanza del modulo europeo delle assenze) seguono la procedura del Titolo VI del Codice della strada, per cui beneficiano dello sconto del 30%: incassa l'organo accertatore. Le violazioni alla legge 727/1978 (infrazioni minori sul cronotachigrafo, per gli articoli che ancora restano in vigore, cioè il 17, 18 e 19) seguono la procedura del Titolo VI del Codice della strada, per cui beneficiano dello sconto del 30% (la Polizia incassa). Ma occhio: le violazioni al decreto legislativo 286/2005 hanno una procedura diversa. Infatti, le infrazioni sulla scheda di trasporto seguono la legge 689/1981, non beneficiano dello sconto e si pagano con il modello F23 con proventi allo Stato. Mentre le violazioni sui documenti che attestano il tipo di rapporto di dipendenza esistente tra conducente e intestatario del veicolo (busta paga, visura camerale, contratto di lavoro) seguono il Titolo VI del Codice della strada, beneficiano dello sconto: incassa l'organo accertatore. Infine, le violazioni sul veicolo locato a freddo (senza conducente) tra due imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori seguono il Titolo VI Codice della strada, beneficiano dello sconto: anche in questo caso, l'organo accertatore incassa.

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