RC auto. Il Ministero: “si può mostrare anche dallo smartphone”

Una circolare del Ministero introduce importanti novità per gli automobilisti sui controlli dell'assicurazione da parte delle forze dell'ordine

 
RC auto. Il Ministero: “si può mostrare anche dallo smartphone” Un manuale dettagliato che spiega tutte le insidie delle assicurazioni. Scopri cosa significano i termini più usati dalle compagnie assicurative e le norme.

Una circolare del Ministero introduce importanti novità per gli automobilisti sui controlli dell'assicurazione da parte delle forze dell'ordine

6 Ottobre 2016 - 02:10

Assicurazione obbligatoria? Anche no, visto che in Italia le auto prive di copertura RC sono milioni (leggi della caccia alle auto senza assicurazione) ma per fortuna ci sono le premesse perché la situazione migliori, ad esempio con la diffusione degli apparecchi che riconoscono le targhe e segnalano le auto non assicurate. In effetti il contrassegno si poteva falsificare con relativa facilità, e bene hanno fatto Ministero dell'Interno e IVASS a eliminare l'obbligo del doverlo esporre, essendo sufficiente l'esibizione, su richiesta, del certificato (leggi delle norme che eliminano l'obbligo di esposizione). Ancor più recente è poi un altro passo in avanti: la non obbligatorietà di presentare il certificato in originale, dato che va bene anche l'immagine nel cellulare o una fotocopia.

ERA DIGITALE La circolare del Ministero, che potete leggere in allegato, spiega infatti che il certificato di assicurazione (leggi di come 6 auto su 100 non sono assicurate) può essere esibito agli agenti della Polizia Stradale anche in formato digitale o con una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente incorra in sanzioni per mancato possesso dell'originale. Dall'equivalenza del formato digitale o della copia (leggi del via libera a quello elettronico da stampare) discende logicamente la non necessità della successiva esibizione dell'originale in formato cartaceo, anche questa comunicata ufficialmente dal Ministero.

MODIFICHE NECESSARIE Questi cambiamenti hanno interessato l'Articolo 180 del Codice della Strada: “Possesso dei documenti di circolazione e di guida”, che nel Comma 1 (“Il conducente deve avere con sé i seguenti documenti”) dedica la lettera d) proprio al “certificato di assicurazione obbligatoria”. La circolare del Ministero cita le leggi e le modifiche che hanno interessato L'art. 180 del CdS, come l'Articolo 127 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (si tratta del Codice delle assicurazioni private) che rinvia ad un Regolamento dell'IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione. L'IVASS ha emanato il Regolamento il 19 marzo del 2010 e lo ha poi modificato con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015. I cambiamenti hanno riguardato l'art. 10, comma 5 del citato Regolamento del 2010 che dopo la modifica cita: “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica”.

ASPETTANDO L'ARCHIVIO Fin qui le modifiche che hanno snellito le regole riguardo i documenti necessari per circolare, adeguandole anche alle possibilità delle nuove tecnologie. Parlando di strumenti tecnici moderni il pensiero non può non andare, ad esempio, al Portale dell'Automobilista, l'utile sito curato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Molti sapranno che per suo tramite è possibile sapere se un qualsiasi veicolo, del quale si conosce la targa, è assicurato. Questo archivio è pubblico (non occorre registrarsi per ottenere queste informazioni) e viene anche usato dai siti che fanno preventivi online. Se esso e le informazioni che usa fossero regolamentati e certificati si potrebbe fare persino a meno del certificato assicurativo: basterebbe leggere la targa di un veicolo per sapere le sue “condizioni”. Di apparati che riconoscono le targhe ce ne sono diversi, dai vari Autovelox, Tutor e “controllori” dei varchi ZTL fino ai recenti Scout Speed (leggi di come è stato bloccato un furbo con targa straniera che non pagava le multe) e pensiamo che non sarebbe impossibile emanare un regolamento che ne autorizzi l'uso ai fini di controllo e verifica: le auto non assicurate sono delle mine vaganti!

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