
In materia di RC auto e attestato di rischio sono stati resi noti alcuni chiarimenti dell’IVASS sui termini di validità del documento che certifica la storia assicurativa
Con una lettera al mercato del 29 aprile 2021, l’IVASS ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in tema di RC auto e attestato di rischio, in particolar modo riguardo gli effettivi termini di validità del documento, oggi esclusivamente digitale, che traccia la storia assicurativa del proprietario di un veicolo negli ultimi 5 anni (ma che saranno progressivamente estesi a 10). I chiarimenti si sono resi necessari poiché negli ultimi tempi erano sorte delle incertezze di natura applicativa, al fine di ottenere comportamenti uniformi da parte delle compagnie di assicurazione e dei loro intermediari.
RC AUTO E VALIDITÀ DELL’ATTESTATO DI RISCHIO
Nel suo chiarimento l’IVASS ricorda che l’attuale normativa sull’attestato di rischio RC auto è finalizzata a garantire una continua e certificata osservazione della sinistrosità dell’assicurato. Tuttavia, in presenza di periodi di circolazione per i quali manchi una valida copertura assicurativa (annuale o temporanea), risulta impossibile osservare e certificare tale sinistrosità, dato che gli eventuali sinistri occorsi non potrebbero contribuire a determinare la storia assicurativa dell’automobilista, impedendo una precisa valutazione del rischio a fini tariffari. Pertanto con un’osservazione della sinistrosità discontinua la storia assicurativa non può essere fatta valere dal proprietario/contraente e, di conseguenza, il contratto RCA dev’essere assegnato alla classe di merito più penalizzante. L’unica eccezione riguarda il caso in cui il veicolo sia sottratto alla circolazione e quindi risulti non soggetto a rischi. Questa ipotesi va dimostrata presentando una dichiarazione di mancata circolazione.
STIPULA DI PIÙ POLIZZE ASSICURATIVE PER LO STESSO VEICOLO
Rispetto a quanto scritto poc’anzi si devono però considerare alcune eccezioni. Ad esempio nel periodo di validità dell’attestato di rischio, il proprietario dell’auto già titolare di una o più polizze assicurative ha facoltà di sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della classe di merito CU (conversione universale) certificata dall’attestato. Ciò significa che in mancanza di un attestato di rischio valido ma in presenza di un contratto assicurativo di durata annuale e premio corrisposto alla compagnia, con tanto di garanzia e periodo di osservazione del rischio in corso, il proprietario/contraente può godere, in caso di stipula di nuovi eventuali contratti, della classe di merito di CU assegnata al contratto in essere, in quanto l’osservazione del rischio non ha subito alcuna interruzione o sospensione, continuando con riferimento al contratto in corso di validità.
RC AUTO: ATTESTATO DI RISCHIO VALIDO PER SOGGETTI DIVERSI DAL PROPRIETARIO DEL VEICOLO
L’IVASS precisa inoltre che la disciplina vigente in tema di attestato di rischio individua nel contraente della polizza assicurativa o, se persona diversa, nel proprietario del veicolo (o usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria), i soggetti titolari dell’attestato di rischio e, quindi, gli utilizzatori dello stesso. Tuttavia l’Istituto di Vigilanza ha disciplinato alcune fattispecie tipiche per le quali un soggetto, pur non essendo titolare dell’attestato di rischio, ha diritto a far valere le indicazioni sulla sinistralità indicate nel documento all’atto della sottoscrizione di un nuovo contratto. Ecco alcuni esempi:
– Trasferimento del veicolo da più proprietari a un solo soggetto: nei casi in cui il veicolo sia trasferito da più comproprietari a uno solo di essi, quest’ultimo mantiene il codice IUR e la sinistrosità pregressa. Gli altri soggetti mantengono esclusivamente la classe di merito universale, e sugli attestati di rischio di pertinenza dev’essere indicato l’acronimo NA (non assicurato in precedenza).
– Trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto: all’acquirente è attribuita la classe CU maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe universale maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente, e avvalersene in sede di rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
– Veicolo intestato a soggetto disabile: la classe universale maturata sul veicolo di proprietà del disabile è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate da almeno 12 mesi. Allo stesso modo il disabile che acquista un veicolo può godere della classe di merito CU maturata su un eventuale altro veicolo di proprietà del conducente abituale annotato sul documento di circolazione.