Prelievo in ospedale per la guida in stato di ebbrezza? Si può rifiutare

Prelievo in ospedale per la guida in stato di ebbrezza? Si può rifiutare La Suprema Corte conferma: gli automobilisti non possono essere obbligati a prelievi venosi al solo fine di verificare l'alcolemia

La Suprema Corte conferma: gli automobilisti non possono essere obbligati a prelievi venosi al solo fine di verificare l'alcolemia

16 Febbraio 2015 - 09:02

Con una recente sentenza, la n. 5978 del 10.02.2015, la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva applicato la pena di giustizia prevista dall'art. 186, co. 7, C.d.S., a un automobilista che all'invito a sottoporsi ad analisi del sangue per verificarne l'alcolemia, aveva detto di no. La pena applicata, quella corrispondente al massimo grado di ebbrezza, che si riserva a chi si rifiuta di sottoporsi ai controlli delle forze dell'ordine, non poteva essere irrogata perché non era stata osservata dalle Forze dell'Ordine la prassi prevista dalla norma di cui all'art. 186, co. 5 e 7. E' vero che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti che fa scattare la pena di cui all'art. 186, co. 7, è espressamente riferito anche ai controlli ospedalieri, ma è altrettanto vero che i controlli ospedalieri non possono essere imposti al conducente trovato alla guida ubriaco, ma solo a coloro che in ospedale ci vanno in seguito a incidente stradale, tramite formale richiesta al personale sanitario. Forse poteva essere contestato altro reato, ma non quello per cui l'automobilista ricorrente era stato condannato in primo e in secondo grado. Per questo gli ermellini annullano la sentenza, perché “il fatto non sussiste”.

FERMATO DURANTE CONTROLLI DI ROUTINE – L'automobilista che è ricorso in Cassazione non era stato coinvolto in un incidente stradale. Era incappato in un controllo di quelli che negli ultimi anni vengono effettuati al fine di combattere il fenomeno del cosiddetto “drunk driving” (tradotto, “guidare in stato di ebbrezza”), che nel nostro paese è stato poco considerato per molti anni, mentre ora è oggetto di norme severe e sentenze inflessibili. A quanto pare lo sventurato automobilista aveva l'alito vinoso e pareva in stato confusionale. Veniva quindi invitato dalle F.d.O. a sottoporsi a controlli presso l'ospedale di Bollate, alle porte di Milano, ma si rifiutava, venendo così sanzionato ai sensi dell'art. 187, co. 7, del C.d.S., che punisce coloro che si rifiutano di sottoporsi agli accertamenti ai fini della verifica dell'eventuale stato di ebbrezza.

IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI: TRE IPOTESI – La norma sul rifiuto di sottoporsi agli accertamenti prevede tre differenti ipotesi di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti: 1) rifiuto di sottoporsi ad accertamenti qualitativi o prove, non invasivi (186, co.3); 2) rifiuto a sottoporsi ad accertamenti con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 186, co. 4); 3) se coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche, rifiuto di sottoporsi ad accertamenti da parte delle strutture sanitaria (art. 186, co. 5). In questi tre casi è previsto che chi si rifiuta venga punito come se fosse stato accertato il grado di ebbrezza massimo, quello di cui all'art. 186, co. 2, lett c), ovvero superiore a 1,5 g/L di alcolemia. La ratio è chiara: se il rifiuto portasse all'impunità, o comunque a una pena minore, si rifiuterebbero tutti, specie gli automobilisti in malafede. Tuttavia, nel caso all'attenzione degli ermellini, la richiesta fatta dalle F.d.O. mancava di alcuni requisiti: non c'era alcun incidente stradale né conseguenti cure mediche.

GLI ESAMI INVASIVI E IL LIMITE AL POTERE DI CONTROLLO – L'incipit della norma di cui all'art. 186 co. 5 del C.d.S., che limita la possibilità di fare esami ospedalieri ai casi di soggetti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche esprime un preciso contemperamento di interessi: il diritto dei cittadini a non doversi sottoporre ad esami invasivi per confermare sospetti delle Forze dell'Ordine, da un lato, l'interesse della collettività ad evitare che le persone guidino ubriache, dall'altro. Questa contrapposizione viene superata nei casi in cui gli automobilisti sui quali si concentri il dubbio delle Forze dell'Ordine si trovino già ospedalizzate per le cure conseguenti a un incidente stradale. Nel caso di specie, la contestazione della condotta di guida in stato di ebbrezza era stata fatta discendere dal rifiuto del conducente a sottoporsi a controlli ospedalieri, senza che ci fosse stato alcun incidente, né che quello fosse sottoposto a cure.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO RICHIAMATO DALLA CORTE – I Giudici di Piazza Cavour, a conclusione della disamina della vicenda giudiziaria loro devoluta, citano un principio già espresso in una precedente sentenza (Cass 6755/13), che stabilisce che “la richiesta degli organi di polizia giudiziaria di effettuare le analisi del tasso alcolemico, in presenza di un dissenso espresso dell'interessato, è illegittima e, quindi, l'eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall'art. 186, comma 7.” Quindi, conseguentemente, annullano la condanna del ricorrente perché il fatto non sussiste.

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