Per il nuovo Codice della strada l'autovelox è una nuova tassa (nascosta)

Secondo il nuovo testo del Codice stradale, sarà ancora consentito ai Comuni noleggiare misuratori di velocità, purché questi enti corrispondano un cànone fisso al locatore e non più una...

1 Agosto 2010 - 11:08

Secondo il nuovo testo del Codice stradale, sarà ancora consentito ai Comuni noleggiare misuratori di velocità, purché questi enti corrispondano un cànone fisso al locatore e non più una percentuale prefissata su ogni sanzione. Gli importi acquisiti in tal modo dovranno essere attribuiti, al netto delle spese, per il 50% all'ente proprietario della strada sui cui sia stato effettuato l'accertamento e per la restante parte all'Amministrazione da cui dipende l'organo accertatore. Insomma, gli enti locali finiscono con il potere ancora “utilizzare” entrambi i proventi.

Il motivo è semplice. Tra sanzioni ed imposte locali, Palermo vanta un rapporto del 32% . Ciò vuol dire che, per ogni 100 euro incassati a titolo di imposta sugli immobili o di tassa sullo smaltimento dei rifiuti, quell'ente ne incassa 32 di “multe”. Neanche a Caserta scherzano (il rapporto è del 30), mentre Napoli si difende (con un 21%). Il Nord si muove assai bene a Bolzano (21) e ad Udine (16), ma non solo; cosicché, un po' dovunque, si parla correntemente degli introiti da violazioni al Codice stradale come di una nuova tassa surrettizia.
Ultimamente, la maggioranza di Governo pareva intenzionata a contrastare questo andamento; ma poi la tesi non è riuscita a prevalere. E così, nel varare il nuovo Codice sono state cancellate molte delle norme proposte durante l'iter legislativo proprio per impedire ai Comuni di fare cassa con le infrazioni alle norme della disciplina circolatoria e per rimpinguare – con questa voce di entrata – le esangui casse locali. Ne è derivato che pure la metà degli introiti che doveva andare non ai Comuni, bensì al “proprietario” della strada su cui l'infrazione era stata rilevata e sanzionata, potrà essere ceduta per essere reinvestita nella manutenzione stradale degli enti locali territoriali. Questa clausola permette di “pompare” al massimo la “tosatura” degli automobilisti, data la convenienza (50+50), mentre se l'Anas o anche la Provincia e la Regione (per le strade di competenza) avessero potuto impiegare per sé le somme incassate, ai singoli Comuni sarebbe servito meno calcare la mano.
Comunque, i nuovi obblighi sulla destinazione degli introiti diventerebbero operativi solo dall'anno successivo all'emanazione di un decreto con cui il Ministero delle infrastrutture avrà fissato le modalità per il controllo (telematico) sugli impieghi delle somme raccolte su strada da parte delle Polizie municipali. Il pericolo maggiore, quello che i sindaci paventavano (ma che ora sono riusciti bellamente a schivare), era quello di perdere del tutto la metà degli introiti, vista l'evidente conflittualità d'interessi tra una gestione della sicurezza stradale severa (ma obiettiva) ed una artificiosamente gonfiata. Perciò è chiaro che, con le forti ristrettezze di bilancio che quasi tutti stanno subendo per il patto di stabilità interno, ogni espediente è buono per arrotondare le entrate. E le storture, registrate già tante volte in ogni parte d'Italia, sono destinate ad aggravarsi.
In compenso, permane un'altra norma: quella relativa al noleggio dei misuratori di velocità che non potrà più essere determinato sulla base del numero delle sanzioni accertate. Queste ultime rappresentano un parametro non pertinente, anzi estraneo ed irrilevante rispetto ai costi effettivamente sostenuti ed ai fini della determinazione del costo del servizio reso alla stazione appaltante. I proventi delle sanzioni pecuniarie hanno una destinazione (art. 208 del Codice), vincolata per il 50% a specifici utilizzi (necessità tecniche ed operative della polizia locale, sistemazione strade e pubblica illuminazione et similia).
Le spese relative al noleggio degli apparecchi omologati per il rilevamento della velocità dei veicoli rientrano appunto fra gli òneri da sostenere per l'accertamento, e la loro disciplina non può che essere quella propria connessa con la natura di tali spese. In particolare, si tratta di un costo identico per ogni operazione e l'entità della sanzione eventualmente accertata è un parametro non pertinente, anzi del tutto estraneo ed irrilevante, a fronte dei costi effettivamente sostenuti ed ai fini della determinazione del prezzo del servizio reso in favore della stazione appaltante.
Quindi, le operazioni di rilevazione della velocità dei veicoli, nelle modalità imposte dalle norme sulla circolazione stradale e nella direttiva del Ministero dell'interno del 14 agosto 2009, determinano dei costi che possono essere agevolmente quantificati, a prescindere dell'entità e dell'esito delle violazioni che ne possono scaturire. Perciò l'entità degli incassi conseguiti è un parametro incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica ed il richiamo all'”àlea” contrattuale è inappropriato, tenuto pure conto delle finalità preventive e non repressive o di finanziamento pubblico o, peggio ancora, di lucro privato a cui non dovrebbe mai ispirarsi un'attività di controllo. E' stato per questo che, il testo del nuovo Codice stradale ha inteso di dovere consentire ancora agli enti locali territoriali di acquisire apparecchiature a noleggio, ma sempre dietro corresponsione di un canone fisso per il servizio fruito e mai più fissando una percentuale su ogni violazione accertata.

fonte – primapaginamolise.com

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