Omicidio stradale: il GIP avrà meno tempo per le indagini

Omicidio stradale: il GIP avrà meno tempo per le indagini Il nuovo reato non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini relative ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali

Il nuovo reato non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini relative ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali

1 Aprile 2016 - 07:04

La legge che introduce il reato di omicidio e lesioni stradali è tremendamente complessa (vedi qui), andando a toccare una materia così delicata come i sinistri con morti e feriti. Oltretutto, siamo fuori dalla sfera del dolo (vedi qui): il guidatore non uccide di proposito, stando alla legge, neppure se si ubriaca oltre ogni limite o si droga all'inverosimile prima di mettersi al volante. Lo fa invece con colpa: imprudenza, imperizia, negligenza. Infatti è un omicidio stradale colposo. E così la questione diventa ancora più complessa, con sfumature di vario genere. Per cercare di fare chiarezza, stanno arrivando diverse interpretazioni autorevoli, fra cui quella della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Per la precisione, parliamo dell'Ufficio del Procuratore della Repubblica, Giuseppe Amato.

MASSIMO UNA PROROGA Uno dei punti più importanti del nuovo reato riguarda quelle disposizioni che vogliono perseguire la più sollecita definizione dei procedimenti in materia di omicidio e lesioni stradali. L'articolo 406, comma 2 ter, del Codice di procedura penale, non consente più di una proroga dei termini di durata delle indagini relative ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime (articoli 589 bis e 590 bis del Codice penale).

QUANTI GIORNI In base all'articolo 416, comma 2 bis, del Codice di procedura penale, per il reato di omicidio colposo stradale, la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico ministero deve essere depositata entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. Tra la data del decreto di rinvio a giudizio e la data fissata per il giudizio non può intercorrere un termine superiore a 60 giorni (articolo 429, comma 3 bis , del Cpp).

TUTTO AL VOLO Con riferimento al reato di lesioni personali stradali gravi e gravissime, si prevede che il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (articolo 552, comma 1 bis , del Cpp) e che la data di comparazione in udienza deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto di citazione (articolo 552, comma 1 ter , del Cpp). Regole condivisibili: servono indagini sollecite, in situazioni così delicate; quella che Amato definisce “la disciplina sollecitatoria”. Anche per far sì che il nuovo reato svolga la funzione deterrente, con l'obiettivo finale di far calare incidenti, feriti e morti.

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