Non è incidente “in itinere” se il dipendente preferisce l'auto ai mezzi pubblici

Non è incidente “in itinere” se il dipendente preferisce l'auto ai mezzi pubblici Per la Cassazione chi usa la propria auto per andare e tornare dal luogo di lavoro

Per la Cassazione chi usa la propria auto per andare e tornare dal luogo di lavoro, pur potendo utilizzare i mezzi pubblici, lo fa a proprio rischio e

5 Novembre 2011 - 06:11

Con l'ordinanza n. 22759, depositata il 3.11.2011 dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, i Giudici di Legittimità ribadiscono i confini della categoria di infortunio sul lavoro “in itinere”, precisando che non può considerarsi tale l'incidente stradale in cui rimanga coinvolto il lavoratore che poteva ragionevolmente usare i mezzi pubblici.

E' UNA SCELTA PERSONALE – Nel caso regolato dai Giudici di Piazza Cavour, un lavoratore si era dovuto recare fuori sede e aveva optato per lo spostamento con la propria auto, perchè gli orari dei mezzi pubblici su strada ferrata e su gomma erano scomodi, ma era stato coinvolto in un incidente stradale. Vistosi respingere la richiesta di indennizzo come infortunio sul lavoro dall'INAIL, il lavoratore aveva cominciato una battaglia legale che lo ha visto soccombere in tutti e tre i gradi di giudizio.

MANCANO LE PROVE – La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva motivato il rigetto indicando la mancanza di prove di una difficoltà o impossibilità di avvalersi dei mezzi pubblici, mancando un riferimento puntuale agli orari di interruzione del lavoro e a quelli di ferrovie e bus disponibili. La Suprema Corte conferma la Corte d'Appello territoriale, e coglie l'occasione per ribadire quali siano gli elementi utili a distinguere un incidente stradale che si possa includere nella categoria dei c.d. infortuni “in itinere”, che danno luogo a indennizzo per infortunio lavorativo, da quelli che invece non possono essere considerati tali. Il fulcro di tale distinzione sta nella possibilità per il lavoratore di avvalersi dei mezzi pubblici: se ciò è possibile allora andare con la propria auto è una scelta che aggrava i rischi del viaggio e se li deve assumere il lavoratore, che non potrà invocare l'infortunio lavorativo.

MEZZI PIU' SICURI – E' interessante notare come la Suprema Corte non manca di fare un esplicito riferimento a una sentenza precedente (Cass.19940/04) che aveva definito lo spostamento con i mezzi pubblici come “lo spostamento normale per la mobilità delle persone”, che “comporta il grado minimo di esposizione al rischio della strada”. Considerando la propensione degli italiani per l'utilizzo della propria auto, anche a causa  delle inefficienze delle reti di trasporto pubblico nel nostro paese, specie in comparazione ad altri paesi dove vige il vanto della puntualità, le affermazioni della Suprema Corte sembrano essere così più aderenti a una realtà sperata, che a una realtà effettiva.

di Antonio Benevento

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