Multe valide anche senza notifica, facciamo chiarezza

Multe valide anche senza notifica, facciamo chiarezza Chi riceve la cartella esattoriale della multa

Chi riceve la cartella esattoriale della multa, non preceduta da verbale e notifica, per la cassazione deve contestarla nel modo "corretto?

5 Novembre 2018 - 10:11

Una sentenza della Suprema Corte, II sez. civile, la n. 26843 del 23 ottobre 2018, sembra comprimere in maniera irragionevole i diritti degli automobilisti di fronte all'Ente che debba riscuotere le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada. Nel decidere di un caso in cui l'automobilista sosteneva di non aver mai ricevuto il verbale di accertamento della violazione, gli Ermellini si richiamano la natura “recuperatoria” del rimedio -unico consentito- previsto dall'art. 22 della L. 689/81, giungendo alla discutibile conclusione che l'impugnazione della cartella esattoriale sulla sola scorta della mancata notifica, sia inammissibile. “Funzione recuperatoria”, significa per la Corte rimettere il trasgressore nella possibilità di far valere le difese precluse dalla mancata notifica. Ma come la mettiamo se un automobilista riceve una cartella esattoriale per violazioni avvenute molto tempo prima, sulle quali è praticamente impossibile recuperare informazioni utili alla difesa?

UN CASO DI CONTROVERSA MANCATA NOTIFICAZIONE Il caso da cui prende le mosse la sentenza in esame, era quello di un automobilista che ha impugnato, prima avanti al Giudice di Pace, poi avanti al Tribunale di Lagonegro, una cartella esattoriale riferita a una sanzione di cui lui non avrebbe avuto mai notizia. Nello specifico, il Giudice di Pace aveva rigettato perchè secondo lui la notifica del verbale era validamente avvenuta, mentre il Tribunale, prendendo una posizione poi avallata anche dalla Suprema Corte, aveva rigettato perchè l'opposizione era stata fondata “sulla sola deduzione dell'essere mancata la regolare notifica dell'atto sanzionatorio presupposto, non essendo formulata alcuna altra doglianza avverso quest'ultimo la cartella non poteva essere annullata”. Ovvero: la mancata notifica non basta, devi dire anche perchè il verbale non sarebbe stato valido. Il che sembra svuotare di significato il senso dell'obbligo di notifica al trasgressore ex art. 201 C.d.S., fondamentale baluardo dei diritti dell'automobilista contro l'Ente accertatore.

LE SEZIONI UNITE DEL 2017, UN CHIARO FRAINTENDIMENTO Nel complesso svolgimento della sentenza in esame, viene fatto ampiamente ricorso alla Giurisprudenza di legittimità precedente, ma sicuramente la fonte principale di questa pronuncia è la sentenza delle Sezioni Unite n. 22080/17. Tale sentenza aveva posto fine al contrasto giurisprudenziale sulle modalità di ricorso esperibile contro il caso di cartella esattoriale notificata come primo atto, in assenza di notifica del verbale. In essa si parla della necessaria scelta del rimedio di cui all'art. 22 della L.689/81, e oggi dall'art. 7, d.l. 150/11, contro chi sosteneva che si dovesse impugnare l'atto esecutivo dell'amministrazione con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. L'argomento è oltremodo complesso, e non è possibile affrontarlo in queste righe. Val la pena però di sottolineare che le Sezioni Unite hanno detto qualcosa di profondamente diverso da ciò che con la sentenza in commento sembrano aver detto i Giudici di Piazza Cavour in questi giorni. La “natura recuperatoria”, che ora viene considerata tale da rendere l'impugnazione della cartella esattoriale una semplice “rimessione in termini”, per le Sezioni Unite significava questo: “Viceversa, quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dall'art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.

IL PARERE DELLE SEZIONI UNITE In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.” (Cass. SS.UU. 22.9.2017, n. 22080). Insomma la più alta autorità nomofilattica del nostro ordinamento ha detto sostanzialmente che la cartella esattoriale che arriva senza precedente notifica va impugnata con il rimedio con cui si impugnano le sanzioni stesse, ma a quel punto “non è data possibilità alternativa tra l'estinzione della pretesa sanzionatoria e l'inammissibilità dell'opposizione tardiva”. E' esattamente il contrario di quanto la sentenza oggi in commento dice, perchè se la notifica era tempestiva, l'impugnazione è fuori termine, viceversa, la pretesa sanzionatoria è estinta. Dunque non sembra avere molto cammino questa seconda sentenza, che contrasta apertamente con quanto stabilito solo un anno fa dalle Sezioni Unite, sullo stesso argomento. Ciò è d'altronde logico: sostenere che chi riceva una cartella esattoriale per violazioni di cui non ha mai saputo nulla debba impugnarla nel merito, è come svuotare di significato, valore ed efficacia l'obbligo di notifica ex art. 201 C.d.S.. E cestinare, senza alcun contrappeso valido, il diritto di difesa degli utenti della strada.

OMESSA NOTIFICA DEI VERBALI: COSA ASPETTARSI ORA Sinceramente non condivido l'allarmismo di alcuni commentatori della sentenza, se pur giustificabile per la gravità di quanto espresso dalla Corte con la sentenza n. 26843 del 23 ottobre 2018. La posizione sostenuta dalla sentenza, per cui l'opponente di una cartella esattoriale debba dedurre motivi di nullità nel merito di una sanzione di cui non sapeva nulla prima dell'arrivo della cartella, mi pare davvero contrastare con i principi fondamentali dell'ordinamento. Ma se dovesse arrivare una cartella così, non vedo perchè aspettarsi da parte del Giudice di Pace presso cui presenteremmo ricorso, una maggiore attenzione verso una sentenza della II sezione della Corte di Cassazione, a mio avviso davvero sfortunata e debole, anzichè verso una pronuncia delle Sezioni Unite, peraltro recente, che dice esattamente il contrario e dà all'omessa notifica il posto che merita. Poi per carità, è giusto, nel fare un ricorso, svolgere se si può anche altre contestazioni. Ma le Sezioni Unite hanno detto chiaramente: se la notifica è tempestiva, sono tardive le contestazioni; se non lo è, è estinto il potere sanzionatorio della PA.

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