Multe, i tempi per l'opposizione li decide il timbro postale

Multe, i tempi per l'opposizione li decide il timbro postale Fa fede il timbro postale se il ricorso per una multa arriva in tribunale oltre i termini di legge ma è stata spedita in tempo utile.

Fa fede il timbro postale se il ricorso per una multa arriva in tribunale oltre i termini di legge ma è stata spedita in tempo utile.

14 Giugno 2011 - 11:06

Non è necessario che una notifica d'opposizione ad una multa arrivi alla cancelleria del giudice di competenza entro i canonici trenta giorni. La Cassazione decreta che è sufficiente una timbratura postale entro i termini di legge, rendendo in tal modo ininfluente un'eventuale ritardo di consegna da parte del servizio postale.

ECCO COSA DICE LA LEGGE – Moltissime volte la Cassazione è dovuta intervenire sulle modalità di notifica dei ricorsi cittadini contro la pubblica amministrazione. La base legislativa dell'ordinamento italiano, in merito a questo argomento, si concentra sull'articolo 22 della legge 689/81: “gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”, ma anche sull'articolo 149 del codice di procedura civile: “Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale” ed ancora dall'articolo 4 della legge 890 del 1982: “I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce”. Sulla base di queste normative, la Cassazione, con la sentenza numero 12932 del 13 giugno 2011, tramite la sua seconda sezione civile, ha ribaltato la sentenza della corte d'appello di Palermo, luogo dove è avvenuta l'infrazione, fornendo giustizia al cittadino che aveva fatto timbrare il suo ricorso a pochi giorni dal termine legale massimo, ma che le poste avevano consegnato in ritardo (cioè dopo il 30° giorno).

CONTA IL TIMBRO – Come nella maggior parte dei concorsi o delle attività che richiedono un limite temporale per l'invio di documentazione tramite le poste, anche in questo caso fa fede il timbro postale. Se poi le poste, per qualsivoglia motivo, non riescano a far rientrare la consegna in cancelleria del ricorso entro i tempi utili, non risulta quindi essere una colpa del trasgressore. Il massimo grado di giudizio Italiano ha anche considerato il decreto legislativo numero 546 del 31 dicembre del 1992, prevedendo quindi di evitare di produrre, per quanto possibile, criteri di inammissibilità dei ricorsi contro l'amministrazione da parte del cittadino. In questo modo un'attività materiale qual è il trasporto di una documentazione, non rientra più tra le “attività assoggettanti” e di conseguenza risulta essere pari ad una consegna brevi manu effettuata il giorno della timbratura postale.

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