Multata dopo il video sul web: per il giudice è nulla la ripresa privata

Multata dopo il video sul web: per il giudice è nulla la ripresa privata Il Giudice di Pace di Lecce ribadisce l'obbligo di contestazione immediata: la multa dopo il video finito sul web non è valida

Il Giudice di Pace di Lecce ribadisce l'obbligo di contestazione immediata: la multa dopo il video finito sul web non è valida

20 Novembre 2018 - 12:11

Una sentenza interessante la n. 4559/18 del Giudice di Pace di Lecce dimostra come nonostante le strade siano costellate di telecamere di sicurezza, permangono i principi giuridici che limitano il potere sanzionatorio della P.A., che deve impiegare le risorse sul territorio al solo fine di prevenire i pericoli della strada, e non di sanzionare a posteriori per fare cassa. Così un'anziana signora che aveva preso la tangenziale in contromano, è riuscita a fare annullare la multa, perchè le Forze dell'Ordine non hanno saputo motivare la mancata contestazione immediata. La multa infatti, era stata irrogata grazie a una telecamera di sorveglianza privata, dopo che gli agenti accertatori erano stati allertati dal tam tam del web, con la diffusione di un video della grave violazione.

L'ANZIANA SPERICOLATA AL VOLANTE, PIZZICATA DALLE TELECAMERE Il caso riportato da sportellodeidiritti.it e deciso dal Giudice di Pace di Lecce verteva sulla sanzione ex art. 143 C.d.S., per avere la conducente preso una tangenziale in contromano. La peculiarità è data dal fatto che le sanzioni, comprensive di sospensione della patente di guida e decurtazione di dieci punti, sono state irrogate sulla base di filmati ripresi dalle telecamere di una stazione di servizio, dopo che la vicenda della manovra pericolosissima era stata resa nota attraverso il tam tam sul web. La Signora non si è data per vinta e il Giudice di Pace, ancorando la decisione sui principi cardine sulle notificazione delle multe, ha annullato il verbale.

MANCANO I MOTIVI DI IMPEDIMENTO DELLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA Il Giudice di Pace di Lecce è molto chiaro e si riporta alle norme inerenti la contestazione delle infrazioni. Le contestazioni vanno effettuate immediatamente dalle Forze dell'Ordine (art. 200 C.d.S.), oppure, qualora vi siano motivi di impedimento, nel verbale successivamente notificato dovranno essere indicati (art. 201 C.d.S.), in modo che si possa verificare la rispondenza ai casi tipizzati nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che prevede, all'art. 384, che è ammessa per : a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Nel caso di specie gli agenti non hanno indicato nulla sui motivi di mancata contestazione, e ciò era inevitabile, perchè la notizia della grave infrazione gli è arrivata dal web, e non dal controllo di videocamere dedicate alla rilevazione delle infrazioni, come prevsto alla lettera e) dell'art. 384 Reg. Esec. C.d.S.. Quindi non poteva che essere accolta l'opposizione della signora.

LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA E GLI SCENARI DA “GRANDE FRATELLO” Nel nostro codice della strada la contestazione immediata delle infrazioni occupa un posto di assoluto rilievo. L'art. 200 la impone e l'art. 201, correlato al 384 del Reg. di Esec., prevede ipotesi specifiche di “eccezione”, in cui se ne può fare a meno. Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenti articoli, oggi l'obbligo di contestazione immediata è un argine alla deriva della PA che porta a utilizzare i mezzi tecnologici per fare cassa tramite le sanzioni, invece di tendere alla prevenzione di esse (leggi ad esempio l'articolo sulla mancata presegnalazione dell'autovelox, o quello sulla mancata ripetizione del cartello di presegnalazione dopo l'incrocio). Per come la normativa è oggi, non c'è spazio per elevare sanzioni attraverso un filmato virale sui social network, o utilizzando una delle migliaia di telecamere di sorveglianza che ormai affollano le città. La sfida però è appena cominciata: indubbiamente i mezzi tecnologici con cui si fa monitoraggio abitualmente, potrebbero essere utilizzati anche per sopperire all'impossibilità da parte delle Forze dell'Ordine di controllare la correttezza degli utenti della strada, come già avviene per la prevenzione e repressione dei reati penali e come si sta cercando di fare per alcune infrazioni (mancata revisione o mancata copertura assicurazione). D'altronde però, il rischio di far diventare le telecamere di sorveglianza un “grande fratello” finalizzato unicamente a tassare gli automobilisti per ogni piccola divergenza dalle norme del codice della strada, è concreto. Lo scenario futuro è tutto da scoprire: tra auto a guida autonoma e telecamere in grado di rilevare ogni infrazione (e tutti sappiamo quante ciascuno ne commetta quotidianamente, nel traffico cittadino), il futuro degli automobilisti sembra destinato a cambiare radicalmente.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X