Multa annullata se l'automobilista s'è trasferito

Multa annullata se l'automobilista s'è trasferito Non esultino i lettori: la cassazione ha stabilito la nullità solo se il Comune non esegue alla lettera tutte le formalità necessarie alla notifica al nuovo indirizzo

Non esultino i lettori: la cassazione ha stabilito la nullità solo se il Comune non esegue alla lettera tutte le formalità necessarie alla notifica al nuovo indirizzo

7 Settembre 2011 - 02:09

La corte di cassazione, con una sentenza dello scorso 5 luglio (la n° 18049, depositata il 2 settembre) ha ritenute valide le ragioni di un'automobilista napoletana che aveva chiesto l'annullamento di sette verbali per altrettante violazioni del Codice della Strada recapitati a un vecchio indirizzo al quale non abitava più.

DA 12 A 7 – A dire il vero i verbali erano in origine ben 12, suddivisi in tre cartelle esattoriali per complessive 4.140.000 lire, ma la donna si era rivolta nel 1999 al tribunale di Napoli che nel 2004, con la sentenza n° 1997, ne aveva annullati cinque: quattro perché le notifiche erano state consegnate dal postino solo al custode del palazzo, ma non direttamente alla destinataria, e l'ultimo perché il Comune di Napoli, nel cui territorio erano state commesse le infrazioni al Codice della Strada, non era riuscito a produrre alcun documento che dimostrasse l'avvenuta notifica. Tuttavia, i giudici avevano confermato la validità delle altre sette notifiche, motivata dal fatto che l'ente notificante aveva in quel caso agito secondo il Codice della Strada che infatti, all'art. 201, comma 5, ammette la notifica all'indirizzo risultante al Pra (Pubblico registro automobilistico). Quindi, affermava il tribunale, il citato articolo del Codice «non fa che operare una “finzione giuridica” per rendere valida una notifica avvenuta al citato indirizzo, anche se il destinatario nel frattempo si è trasferito altrove». L'ostinata automobilista, però, non s'era data per vinta ed era ricorsa in cassazione. La corte suprema ha ora ribaltato le tesi precedenti e ha accolto le sue ragioni annullando i sette verbali.

NOTIFICA IMPERFETTA – I giudici di cassazione hanno chiarito che, fermo restando il contenuto dell'art. 201, non può intendersi espletato l'obbligo di notifica fondato «sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale». Ne consegue che, «nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione (sia ordinaria che postale), per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 del Codice di Procedura Civile per il caso d'irreperibilità del destinatario». Nel caso in questione, tali formalità non risultavanono espletate dal Comune di Napoli, che si era limitato a depositare l'avviso di ricevimento nella casella, poi restituito con la dicitura “sloggiato” (tralasciamo i commenti sulla terminologia utilizzata), senza dare corso alle altre formalità previste dal citato art. 140. Anche i rimanenti sette verbali, quindi, sono stati annullati. A rovinare parzialmente la vittoria dell'automobilist anapoletana c'è il fatto che la corte ha ritenuto di disporre la compensazione tra le parti delle spese giudiziarie relative sia all'ultima sentenza, sia a quella precedente.

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