“Le rotonde sono legali”, ma il Ministero smentisce

A seguito della notizia apparsa ieri 29 luglio 2010 sulla stampa, si riporta la precisazione del dirigente del settore Viabilità e Trasporti Renato Stilliti della Provincia di Bergamo.

31 Luglio 2010 - 10:07

A seguito della notizia apparsa ieri 29 luglio 2010 sulla stampa, si riporta la precisazione del dirigente del settore Viabilità e Trasporti Renato Stilliti della Provincia di Bergamo.
Visto quanto riportato dall'articolo pubblicato sulla stampa locale il 29 luglio 2010 avente ad
oggetto le rotatorie della Provincia si ritiene opportuno, oltre che necessario, formulare le seguenti

precisazioni:

1 ) Nel caso segnalato non si tratta affatto di pubblicità, bensì di “sponsorizzazione”, che è consentita dalle vigenti norme [art. 43 della L. 449/97 (legge finanziaria 1998), art. 119 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e art. 20, comma 4, del vigente “Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche provinciali”].

2 ) In particolare, l'art. 20, comma 4, del vigente regolamento provinciale, approvato con D.C.P. n. 85 del 24.11.2003 e s.m.i., dispone che “E' vietata la pubblicità sulle rotatorie, tranne nei casi in cui vi siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie. In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice, di dimensione non superiore al metro quadrato, con la denominazione ed il logo dello sponsor eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente l'attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada”.

3 ) La Provincia in virtù del predetto regolamento e di quanto dispongono l'art. 43 della L. 449/97 (legge finanziaria 1998) e l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), se richiesta, procede con atto del Dirigente a stipulare il relativo contratto di sponsorizzazione, che, a fronte del servizio di manutenzione reso dalla società proponente, consente alla stessa di posizionare per ogni direttrice di marcia della rotatoria il proprio logo a dimostrazione e pubblicizzazione del rapporto in essere.

4 ) La situazione in essere sul territorio della provincia di Bergamo non è affatto illegale, né contrasta con le disposizioni del Codice della strada, posto che non si tratta di pubblicità, bensì di sponsorizzazione da parte della sola azienda che si è impegnata a mantenere il verde della rotatoria e non consente che altre società e/o ditte, ovvero operatori del settore possano utilizzare la targa per reclamizzare i propri prodotti.

5 ) Non può essere sanzionato per violazione dell'art. 23, comma 11, del Codice della strada il posizionamento della targa sulle rotatorie poiché il vigente regolamento provinciale non annovera tra i mezzi pubblicitari tale modalità di sponsorizzazione, così che, nel caso di specie, non può esservi alcuna violazione del Codice della strada.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Renato Stilliti

In risposta alle precisazioni dell'ingegner Stilliti pubblichiamo il parere ufficiale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollato il 19 aprile 2010. Il testo è molto chiaro: è vietato il posizionamento di ogni tipo cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari all'interno delle rotonde. Sponsor compresi. E' bene ricordare che il regolamento provinciale, a cui fa riferimento l'ingegner Stilliti, deve sempre e comunque essere subordinato al Codice della strada. Quindi ribadiamo che gli sponsor installati nelle rotonde sono illegali.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
DIV. 4
Via G. Caraci 36 – 00157 ROMA

Prot. 0034023 del 19.04.2010

OGGETTO: Quesito su rotatorie

Con riferimento al quesito in oggetto, si fa presente che, a parere dello scrivente Ufficio, il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria nella fattispecie rappresentata non è consentita, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.
Le rotatorie, anche se non vengono definite dal CdS vigente, altro non sono che delle intersezioni a raso e pertanto rientranti in quanto disposto dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del NCdS che prevede infatti il divieto di posizionamento di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari in tutti i punti indicati dal comma 3 del citato articolo.
Il punto b del comma 3 prevede tale divieto in corrispondenza delle intersezioni.
Nel caso prospettato tale posizionamento non è consentito, come già ricordato, in quanto la casistica ricade nel divieto previsto dal comma 3 lett. b dell'art. 51 del Regolamento di attuazione del NCdS.
Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione relativamente alle intersezioni stradali, si rimanda infine al Decreto Ministeriale 19.04.2006 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”.
Si resta a disposizione per ogni ulteriore possibile chiarimento.

IL DIRIGENTE
(Ing. Luciano Marasco)

fonte – bergamonews.it

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