L'ANAS è responsabile del guard rail pericoloso. Parte il risarcimento

L'ANAS è responsabile del guard rail pericoloso. Parte il risarcimento L'ANAS deve risarcire l'automobilista rimasto coinvolto nell'incidente. La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità dell'ente.

L'ANAS deve risarcire l'automobilista rimasto coinvolto nell'incidente. La sentenza della Cassazione conferma la responsabilità dell'ente.

23 Marzo 2011 - 12:03

Un principio importante in materia di responsabilità aquiliana dell'ANAS quello stabilito dalla Suprema Corte, secondo la quale l'ente di gestione delle strade è responsabile nel caso di guard rail pericoloso ed è obbligato a risarcire chi riporta lesioni o muore in un incidente stradale proprio in conseguenza del guard rail.

SENTENZA STRAVOLTA – Nel caso in esame il giudice di legittimità ha accolto il ricorso della moglie e del figlio di un uomo che percorreva una strada provinciale, sotto la tutela dell'Anas, che era rimasto ucciso in un incidente stradale dopo essere finito contro il guard rail che, come una lama, ne aveva provocato la morte. Nei primi due gradi di giudizio la domanda giudiziale volta al risarcimento del danno era stata respinta, ma la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 6537/2011, depositata ieri, ha ribaltato i due precedenti verdetti accogliendo i motivi di ricorso proposti dai parenti chiarendo che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche”. Inoltre, “per le strade aperte al traffico l'ente proprietario si trova in questa situazione una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa – ed a maggior ragione per un'anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno. Ma v'è di più: “l'ente proprietario supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima -al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto- integra il caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del custode”.

SI CAMBIA ORIENTAMENTO – Gli ermellini hanno, quindi, ritenuto applicabile l'art. 2051 c.c.. anche nel caso di specie e potremmo dire anche per analogia, a tutti gli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito in relazione alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Anche perché, concludono i giudici di piazza Cavour in riferimento proprio al caso in questione “la funzione del guard rail è ontologicamente quella di evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l'autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale”, a prescindere dalla condotta di guida del cittadino. Fino a tre anni fa, infatti, i giudici di legittimità avevano ritenuto applicabile la responsabilità “del custode” per la categoria demaniale delle strade pubbliche solo in relazione alla loro dimensione: strade piccole, cioè controllabili, uguale responsabilità, parametro invece inapplicabile sulle grandi arterie. Ora però la Cassazione, analizzando il ricorso degli eredi di un automobilista morto trafitto dal guard rail mal posizionato, fissa il definitivo cambio di approccio. La responsabilità da «cosa in custodia», scrive l'estensore della sentenza 6537/11, presuppone che l'ente proprietario della strada debba essere in grado di esplicare sulla stessa un “potere di di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche”; che la responsabilità scatta una volta che si accerti che il fatto dannoso è dovuto a un'anomalia della strada o degli “strumenti di protezione della stessa”.

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