La sbarra del casello rovina l'auto: niente risarcimento se c'è imprudenza

La sbarra del casello rovina l'auto: niente risarcimento se c'è imprudenza La sbarra del casello gli aveva rovinato l'auto

La sbarra del casello gli aveva rovinato l'auto, ma l'automobilista ha perso il ricorso: secondo i giudici s'è dimostrato imprudente

26 Ottobre 2011 - 05:10

La Suprema Corte, con la sentenza della VI sezione n° 21198 del 13 ottobre 2011, ha ribadito un principio, da tempo consolidato, che esclude la responsabilità da parte del custode della cosa quando il danneggiato, con un comportamento imprudente, si è reso autonomamente responsabile dei danni da lui subiti.

È STATO UN “CASO FORTUITO” – Siamo nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2051 del codice civile, che obbliga il proprietario di un bene o di una cosa a risarcire colui che abbia subito dei danni a causa dell'intrinseca lesività della stessa (è la cosiddetta “responsabilità del custode”). Nel caso preso in esame dalla Corte, la “cosa” in custodia era rappresentata dalla sbarra di un casello autostradale che, in quanto oggetto meccanizzato, è dotato senz'altro di un potenziale lesivo. Tuttavia, laddove il comportamento del danneggiato è tale da poter essere considerato la causa autonoma e sufficiente dei danni, è naturale che il proprietario della cosa non possa essere chiamato a risponderne.Tecnicamente si qualifica il comportamento imprudente del danneggiato come “caso fortuito”, in modo da configurare l'unica ipotesi di esonero di responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 del codice civile.

«CHI È CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE STESSO» – Così potremmo sintetizzare il principio ribadito dai giudici di Piazza Cavour nella sentenza in commento. Nel caso in questione, un automobilista era passato per errore oltre la sbarra senza pagare il pedaggio e, sentendo il suono della sirena, anziché limitarsi ad arrestare il veicolo, aveva cercato di fare marcia indietro e il veicolo era rimasto danneggiato dalla sbarra che si era abbassata. Proprio per questo motivo, la sua richiesta danni alla società che gestisce le autostrade non è stata accolta. Sembra, dalla perentorietà del tono della sentenza in esame, che in questo caso non ci fossero dubbi, ma in realtà spesso il comportamento del danneggiato e le responsabilità di chi possiede un bene potenzialmente lesivo, specie se destinato alla fruizione di una vasta fascia di utenti, sono molto più difficili da distinguere.

di Antonio Benevento

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