La mancata sottoscrizione autografa da parte dell'agente accertatore di un verbale non costituisce motivo di opposizione.

La mancata sottoscrizione autografa da parte dell'agente accertatore di un verbale non costituisce motivo di opposizione. Cassazione Civile - Sentenza n. 231 del 11/01/2010

Cassazione Civile - Sentenza n. 231 del 11/01/2010

9 Febbraio 2011 - 07:02

Cassazione Civile – Sentenza n. 231 del 11/01/2010 (Mancata sottoscrizione del verbale)

Nota di Carmine Perruolo (Studio Legale Uricchio/Perruolo – sito: www.zonalegale.it )

 

***************

La mancata sottoscrizione autografa da parte dell'agente accertatore di un verbale per violazione di norme del CdS non costituisce motivo di opposizione. Difatti, “la sottoscrizione autografa non è un elemento ontologicamente essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto amministrativo, in ipotesi in cui i dati essenziali del medesimo, ivi compresa l'attribuibilità dello stesso atto al suo effettivo autore, siano estrinsecabili dallo stesso contesto documentativo”.

***************

FATTO E DIRITTO

Con ricorso 17.4.04 L. L. proponeva opposizione al verbale n. (OMISSIS) della Polizia Municipale di Milano di infrazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa di Euro 343,35 e decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, contestandone la validità e la legittimità, sia in ragione del fatto che il verbale risultava sottoscritto da agente diverso dall'accertatore e con firma illegittima, in quanto costui era indicato con numero di matricola (OMISSIS), mentre il vigile accertatore (tale G.) portava il n. (OMISSIS) sia in ragione del fatto che il tratto di strada ove era stata rilevata l'infrazione aveva le caratteristiche di una via extra urbana (presenza di pochi edifici abitativi e di due distributori), di tal che sarebbe stato indotto in errore circa la velocità da osservarsi.

Il Comune di Milano, regolarmente costituitosi, controdeduceva che la velocità era stata rilevata con apparecchiatura omologata, che aveva riprodotto in fotografia l'autovettura al momento della violazione, rilevando che procedeva a 106 km/h in strada all'interno del centro abitato ove vigeva il limite di 50 km/h.

Il giudice di pace di Milano con sentenza n. (omissis)/04, depositata il 19.3.05, rigettava l'opposizione e confermava il verbale impugnato; ammetteva l'opponente al pagamento della sanzione nella misura minima edittale e confermava la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e decurtazione dei punti come previsto dalla legge.

Per la cassazione della decisione ricorre l'opponente affidandosi a due motivi:
 1) violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 1, punto 8, e dell'art. 4 C.d.S. e difetto di motivazione, per quanto attiene alla delimitazione del centro abitato;
 2) Violazione, omessa e/o falsa applicazione dell'art. 2 C.d.S., comma 2 e art. 3 C.d.S., lett. B e D; difetto di motivazione circa l'identificabilità del tratto di strada in questione come centro abitato.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

I motivi di ricorso sono entrambi contraddetti dai risultati istruttori descritti in motivazione della sentenza impugnata.

Ben vero, toglie rilevanza giuridica al dedotto fatto, per altro non provato, che il verbale di accertamento dell'infrazione sia stata sottoscritto da altro vigile urbano, anzichè da quello accertatore la circostanza documentalmente provata dell'avvenuta rilevazione della velocità per mezzo di apparecchiatura omologatale ha prodotto l'immagine dell'auto guidata dal ricorrente ed ha rilevato che la stessa in quel momento procedeva alla velocità di 106 km/h, come tale superiore anche ai limiti di velocità consentiti su strada extraurbana (90 km/h).

Vale comunque osservare che la sottoscrizione autografa non è un elemento ontologicamente essenziale per l'esistenza giuridica dell'atto amministrativo, in ipotesi in cui i dati essenziali del medesimo, ivi compresa l'attribuibilità dello stesso atto al suo effettivo autore, siano estrinsecabili dallo stesso contesto documentativo.

Parimenti è a dirsi in ordine al secondo motivo di ricorso, ove si osservi che il giudice di merito ha dato atto in motivazione della sentenza impugnata che nessuna contestazione era stata mossa dall'opponente in ordine alla documentazione prodotta dall'Amministrazione comunale, e che, esaminata la stessa documentazione, ha rilevato che la via (OMISSIS) è da considerarsi Via compresa all'interno della delimitazione del centro urbano” e che nella stessa via, non esistendo cartelli modificativi della velocità, la medesima doveva considerarsi contenuta nei limiti di 50 km/h.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.

 

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X