Incidenti stradali: risarcimento garantito anche al datore di lavoro

Incidenti stradali: risarcimento garantito anche al datore di lavoro Il datore di lavoro ottiene il risarcimento del 50% dello stipendio versato al dipendente in malattia poichè coinvolto in un incidente

Il datore di lavoro ottiene il risarcimento del 50% dello stipendio versato al dipendente in malattia poichè coinvolto in un incidente

4 Novembre 2011 - 09:11

La Corte di Cassazione, con la pronuncia della III sez. civile, n. 22402 del 27 ottobre 2011, ha corretto la Corte d'Appello di Reggio Calabria, che aveva escluso la possibilità per il datore di lavoro, di ottenere un risarcimento per aver pagato lo stipendio ai dipendenti in malattia per lesioni subite in un incidente stradale, poiché il datore non aveva provato di chi fosse la responsabilità. Il principio affermato è che anche senza prove di responsabilità si può ottenere il risarcimento per la metà dei danni, come previsto dall'art. 2054 c.c.

MINISTERO CONTRO COMUNE – Nel caso esaminato dalla Corte il Ministero della Difesa si era visto negare il diritto al risarcimento per gli stipendi erogati inutilmente a due carabinieri, coinvolti in un incidente stradale con un'auto del Comune di Africo, che erano stati assenti dal lavoro per le lesioni conseguenti allo scontro. La Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva in particolare affermato che al Ministero spettava provare che la colpa fosse tutta del conducente della vettura che aveva urtato quella dei carabinieri, perché questo è richiesto a chi deve provare un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). In realtà per i danni da incidente stradale, il codice civile prevede una semplificazione: la responsabilità è presunta ed è a carico di tutti i conducenti in parti uguali. Ciò è previsto dal 2054 c.c.. Quindi il Ministero della Difesa non aveva bisogno di provare nulla riguardo alla responsabilità, bensì aveva diritto, una volta provato il danno subito, al risarcimento per la metà dell'esborso effettuato (pagamento stipendi).

L'ART. 2054 C.C. VA APPLICATO SEMPRE.  I giudici di Appello avevano erroneamente escluso che l'art. 2054 c.c. fosse applicabile anche a terzi danneggiati diversi dagli utenti della strada. In questo modo il Ministero si era visto rigettare la richiesta danni, per non aver dato prova sufficiente della responsabilità del conducente dell'auto del Comune. Questa impostazione, che rende la vita difficile a chi ha subito solo conseguenze indirette dall'incidente, come ad esempio il datore di lavoro, introduce una differenza inammissibile sul piano della prova della responsabilità. Come se si dovessero fare due accertamenti distinti, uno per i danneggiati diretti, meno rigoroso, e uno per i danneggiati indiretti, più rigoroso. Quindi, anche per una questione di coerenza e armonia dell'Ordinamento, i Giudici di Piazza Cavour hanno chiarito che non si può applicare la presunzione di colpa concorsuale solo ai danneggiati che erano sulla strada, ma si deve utilizzare sempre tale criterio, previsto dall'art. 2054 c.c., per accertare la responsabilità degli incidenti, chiunque sia il danneggiato che chiede il risarcimento.

di Antonio Benevento

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