Incidenti lievi: per il risarcimento basta la cicatrice
Il ddl concorrenza conferma che gli esami strumentali non sono obbligatori se il danno è ben visibile
Il ddl concorrenza conferma che gli esami strumentali non sono obbligatori se il danno è ben visibile
Il ddl concorrenza conferma che gli esami strumentali non sono obbligatori se il danno è ben visibile
Siamo a un passo dall'approvazione di norme importanti per la Rca. La camera ha detto sì al disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati, di iniziativa governativa, volto alla rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori. Ora la palla passa al senato, nella speranza che sia immune dalle pressioni delle lobby assicurative. Con le modifiche apportate in sede referente, i costi di installazione delle scatole nere sono stati posti a carico dell'impresa di assicurazione. Le Commissioni hanno approvato un emendamento volto a garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e a razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
LESIONE LIEVE – In particolare, secondo il ddl, il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, a eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (articolo 7). Proprio come SicurAUTO.it aveva evidenziato qui. Comunque, per contrastare le frodi assicurative (frequenti per le ferite lievi), sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la truffa.
CACCIA ALLE TRUFFE – Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare dall'archivio informatico integrato dell'Ivass (Istituto che vigila sulle assicurazioni); dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti); dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9). L'archivio informatico integrato dell'Ivass sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il ministero della giustizia e, a seguito della modifica approvata dalle Commissioni, con ulteriori archivi: carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio potrà essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13).
ALTRA TUTELA – Sempre a favore dell'assicurato, il principio della durata annuale del contratto RC auto e del divieto di rinnovo tacito si applica, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (come l'incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della Rc auto (articolo 11). Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro, in luogo dei 10 milioni previsti dal disegno di legge originario.