Incidente stradale: la prescrizione di indennizzo si ferma con una raccomandata.

Incidente stradale: la prescrizione di indennizzo si ferma con una raccomandata. Accolto il ricorso di un cittadino sulla presunzione di ricezione di un telegramma inviato alla controparte di un sinistro stradale. Il funzionamento del servizio postalenè stato dato per scontato.

Accolto il ricorso di un cittadino sulla presunzione di ricezione di un telegramma inviato alla controparte di un sinistro stradale. Il funzionamento del servizio postalenè stato dato per scontato.

22 Giugno 2011 - 09:06

La terza sezione civile del massimo grado di giudizio Italiano attesta che la raccomandata che chiede il risarcimento del danno da sinistro stradale, anche senza la produzione dell'avviso di ricevimento, risulta idonea a interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo. Si da infatti per scontato il funzionamento del servizio postale.

TORTO E RAGIONE – La terza sessione civile della Cassazione, con la sentenza numero 13488 del 20 Giugno 2011, ha sciolto i dubbi sulla correttezza di presunzione di arrivo a destinazione di una raccomandata, anche se non è stata dimostrata l'effettiva ricezione tramite, per esempio, una ricevuta. La ricevuta che attesta la spedizione fa presumere la conoscenza dell'atto a carico del destinatario in nome dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Tuttavia questa presunzione, che in gergo viene chiamata “iuris et de iure”, può voler dire molto poco, in quanto è sempre e comunque possibile effettuare una confutazione delle circostanze.

PROVARE PER CREDERE – il ricorso del danneggiato è stato quindi accolto, andando contro quanto concluso dal pubblico ministero. La compagnia assicurativa è stata giudicata in torto perchè ha insistito sulla mancata ricezione di atti interruttivi della prescrizione dopo che è stata prodotta in giudizio la copia del telegramma incriminato. Per superare la presunzione di conoscenza dell'atto, infatti, l'impresa avrebbe dovuto confutare specificamente la concreta rilevanza probatoria della ricevuta di spedizione, dimostrando che il plico conteneva una lettera di contenuto diverso oppure l'assenza del destinatario alla residenza o al domicilio indicati nella comunicazione all'epoca della convocazione. Altrimenti diverrebbe relativamente facile dimostrare di non avere ricevuto qualcosa, dilazionando i tempi. Si pretende di fornire delle prove maggiormente pregnanti sulla non liceità di quanto spedito.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X