Incidente dopo fiaccolata: Comune responsabile della cera sull'asfalto

Incidente dopo fiaccolata: Comune responsabile della cera sull'asfalto Centauro scivola sulla cera lasciata sulla strada dopo la processione: la Cassazione chiarisce i contorni della responsabilità del Comune

Centauro scivola sulla cera lasciata sulla strada dopo la processione: la Cassazione chiarisce i contorni della responsabilità del Comune

1 Marzo 2019 - 11:03

Una pronuncia della Suprema Corte, la n. 1725 depositata il 25.10.2018, fornisce uno spunto per tornare sulla questione delle insidie stradali, ovvero sui limiti della responsabilità della P.A. per i danni conseguenti alle cadute causate da insidie stradali, alla luce dell'art. 2051 c.c.. Il caso è piuttosto originale, almeno nella giurisprudenza della massima Corte: un motociclista è scivolato mentre percorreva una via di Bari, lungo la quale era passata una processione che aveva lasciato una certa quantità di cera sull'asfalto, per via della fiaccolata. In primo e secondo grado il Comune viene ritenuto non responsabile perchè troppo rapido il lasso di tempo tra il passaggio della processione e la caduta, tanto da non aver consentito all'Ente di provvedere a pulire la strada. Ma per gli Ermellini non è così.

LA PROCESSIONE, LA FIACCOLATA E LA CERA SULL'ASFALTO Le processioni al Sud sono molto partecipate ed evidentemente quel giorno erano in tanti a portare la fiaccola durante la manifestazione, perchè sul corso nel quale avvenne la caduta, la cera riversata sull'asfalto era molta. Così infatti scrissero nel verbale i vigili accorsi per le rilevazioni del caso. Venne stabilito vi era ingente quantità di cera, e che poco prima dell'incidente era passata la fiaccolata. Nel corso dei giudizi di merito si chiarì che tra la processione e la caduta trascorsero circa due o tre ore e che nessuno segnalò il problema al Comune. Quindi, nessuna responsabilità per le cattive condizioni della strada? Così la pensarono Tribunale e Corte d'Appello di Bari, ma diversamente la pensano gli Ermellini.

NON CONOSCIBILITA', NON PREVEDIBILITA' E OBBLIGHI DEL GESTORE Una volta chiarito che la fattispecie in esame dev'essere analizzata alla luce della norma sui “danni da cosa in custodia”, ossia applicando l'art. 2051 c.c., la Corte passa subito ad esaminare le ragioni delle parti, che si concentrano essenzialmente sulle circostanze che hanno impedito al Comune, e alla società che doveva pulire le strade, di intervenire tempestivamente. I dati che emergono dalla relazione della Polizia Locale dimostrano che tra il passaggio della processione e quello della motocicletta erano passate due o tre ore. E che nessuno aveva avvertito il Comune del problema. Come poteva dunque il Comune sapere che dei terzi (i fedeli) avevano lasciato tutta quella cera sul manto stradale? Questa è l'impostazione accolta in primo e in secondo grado, che però non viene avallata dalla Suprema Corte. Gli Ermellini si concentrano sulla definizione di “caso fortuito” e in particolare sulla caratteristica della “non conoscibilità”, o “imprevedibilità”, che deve avere la circostanza che causa il danno. “Il custode”, dice la sentenza, “deve anche essere probabilisticamente consapevole ex ante degli eventi pericolosi coinvolgenti la cosa custodita”. Non può un Ente sostenere di non aver potuto “conoscere” una circostanza di pericolo inerente la cosa in custodia che era perfettamente prevedibile, come la presenza di cera sull'asfalto. Dunque viene ribaltato l'esito dei primi due gradi di giudizio, che si era appiattito sul giudizio di non conoscibilità del pericolo, basato unicamente su un giudizio a posteriori, senza prendere in considerazione il dovere di prevenire i pericoli inerenti la cosa in custodia che grava sulla P.A.

AMPLIATO IL CONCETTO DI IMPREVEDIBILITA' Il tema dell'insidia stradale è importante e ha vaste ricadute sui bilanci dei Comuni. E' un cane che si morde la coda, pochi soldi portano a poca manutenzione, e poca manutenzione a danni, che generano risarcimenti che impoverisono le casse del Comune. SicurAUTO.it aveva anticipato le soluzioni tecniche per migliorare la tenuta dell'asfalto (per approfondire l'argomento clicca qui), ma nel frattempo bisogna capire come uscire dal predetto circolo vizioso. Nel 2016 la SUprema Corte era giunta fino a considerare superato il concetto di “insidia”, che sarebbe sostituibile dal mero accadimento della caduta cagionata dal bene demaniale (si trattava di una moto caduta per un tombino nascosto, leggi il commento della sentenza qui). In questa sentenza gli Ermellini sembrano aver utilizzato il faro dei principi giuridici e della ratio della norma. Hanno infatti approfondito correttamente il concetto di imprevedibilità, ponendo un argine all'appiattimento creatosi in precedenza, sul mero dato temporale. “Il pericolo si era appena creato? Il gestore non poteva farci niente.” Questo l'assioma che aveva guidato i giudici di primo e secondo grado a rigettare la richiesta danni. Correttamente però, i giudici di Piazza Cavour mostrano che il criterio della imprevedibilità deve essere preso in considerazione nella sua completezza, anche considerando la capacità che il gestore avrebbe avuto di immaginare, prima del suo verificarsi, la formazione del pericolo sul bene amministrato.

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