Incidente? L'Assicurazione risarcisce anche il fermo dell'auto

Incidente? L'Assicurazione risarcisce anche il fermo dell'auto In caso di sinistro

In caso di sinistro, è risarcibile il danno causa dal fermo del veicolo. Dovuto, cioè, al mancato utilizzo della vettura patito dal proprietario

21 Dicembre 2011 - 08:12

Subisco un incidente senza colpa, lascio l'auto in officina per farla riparare e nel frattempo sono costretto a utilizzare i mezzi pubblici per recarmi al lavoro: ho diritto a un rimborso da parte dell'Assicurazione con cui ho stipulato la RC auto? La risposta è affermativa. Lo ha deciso la sesta sezione civile del giudice di pace di Milano con sentenza depositata il 3 ottobre 2011. Rispettando, fra l'altro, un orientamento della Cassazione del 2002. Anche se, a dire il vero, le interpretazioni della normativa sono disparate e contraddittorie.

ANCHE SENZA PROVE – In caso di sinistro stradale, è risarcibile il danno da fermo del veicolo, cioè quello dovuto al mancato utilizzo patito dal proprietario della vettura incidentata. Che, secondo la recente sentenza del giudice di pace di Milano, va calcolato in via equitativa. Una decisione svincolata dall'applicazione di una norma astratta, elaborata invece in base alla situazione specifica. In più, l'automobilista non deve provare di aver subìto un danno: il fatto stesso che la macchina sia ferma corrisponde di per sé a una perdita economica e a un naturale deprezzamento di valore. Queste circostanze giustificano il risarcimento accordato.

L'AUTO COSTA ANCHE SE È FERMA –  Già la Corte suprema, con sentenza 17963 del 14 dicembre dicembre 2002, si espresse sul danno da fermo tecnico subìto dal proprietario dell'auto per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione. In quel caso, gli ermellini stabilirono che l'indennizzo poteva essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito. Il motivo? Anche durante il periodo di mancato uso del veicolo, il guidatore è tenuto a sopportarne le spese di gestione: tassa di proprietà, premio RC auto, eventuali polizze accessorie. Senza contare che il veicolo stesso è soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

UNA BATTAGLIA – Il fatto è che, in materia di rimborso dei danni da fermo auto, la guerra fra compagnie e clienti è destinata a protrarsi negli anni. Lo dimostrano la data della sentenza della Cassazione (si era nel 2002) e la recente sentenza del giudice di pace chiamato a pronunciarsi perché evidentemente una compagnia s'era opposta alla richiesta di rimborso dell'automobilista. I guai nascono soprattutto dalla determinazione del forfait risarcitorio, assai discrezionale: si calcola per giorno di lavorazione e di privazione del mezzo. Grosso modo va valutata la spesa per sopperire alla mancanza della vettura (mezzi pubblici, perdita di un importante appuntamento professionale), e un tot di euro al giorno sulla base del valore del mezzo e della sua cilindrata, basati sul costo di noleggio di una vettura analoga. Ma è difficile che un automobilista sia in grado di difendersi adeguatamente da sé contro una compagnia (e di questo le assicurazioni sono perfettamente consapevoli…), chiedendo il danno da fermo tecnico: servirebbe l'aiuto di un esperto in infortunistica stradale o di un avvocato.

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