I giudice può disapplicare il Cid se la ricostruzione non è credibile

I giudice può disapplicare il Cid se la ricostruzione non è credibile Il giudice può disapplicare il Cid

Il giudice può disapplicare il Cid, in caso di incidente stradale, se ritiene che il sinistro non si sia verificato secondo la dinamica descritta nello stesso modulo.

23 Marzo 2011 - 04:03

Il giudice può disapplicare il modulo di constatazione amichevole (Cid), in caso di incidente stradale, se ritiene di dover escludere che il sinistro si sia verificato secondo la dinamica descritta nello stesso modulo. Questo in base ai riscontri del consulente tecnico d'ufficio e alle fotografie. Lo stabilisce la Cassazione (terza sezione civile), nella sentenza 6526/2011 depositata ieri.

OCCORRE APPLICARE L'ART. 2733 – La Corte chiarisce che «la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato (…) non ha valore di piena prova nemmeno dei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice». In particolare, secondo la Cassazione, si deve applicare la norma dell'articolo 2733, terzo comma del codice civile, in base alla quale «in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti, è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice».

IL CASO IN QUESTIONE – Il caso su cui si è pronunciata la Suprema Corte è quello della richiesta di risarcimento danni presentata da un automobilista rimasto vittima di un tamponamento, nei confronti della controparte e della sua società assicuratrice per la Rca. Prima il giudice di pace, poi il tribunale di Chieti, nel 2005, avevano ritenuto che nonostante la sottoscrizione del Cid, da parte dell'automobilista che aveva tamponato e la confessione della sua responsabilità, fossero da condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, secondo cui «data la pochezza dei danni subiti dai due veicoli nel preteso punto d'urto», era da escludere che l'incidente si fosse verificato con le modalità descritte. Il tribunale aveva quindi condannato l'automobilista che si era autoaccusato, ma aveva respinto la domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice.

LA CASSAZIONE RESPINGE IL RICORSO – La Cassazione ha respinto i ricorsi dell'automobilsta danneggiato e dell'assicurazione, ribadendo che «in tema di responsabilità dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici».

Fonte – ilsole24ore.com

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