Guida senza patente: “l'ho dimenticata a casa”. Non è reato di falso

Guida senza patente: “l'ho dimenticata a casa”. Non è reato di falso La Cassazione annulla la condanna penale a un uomo che aveva falsamente dichiarato all'agente della polizia locale di averla dimenticata a casa

La Cassazione annulla la condanna penale a un uomo che aveva falsamente dichiarato all'agente della polizia locale di averla dimenticata a casa

4 Novembre 2011 - 10:11

Con la sentenza n. 39610 depositata il 3.11.2011 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, i Giudici di Legittimità accolgono il ricorso di un utente della strada che era stato trovato privo di patente durante un controllo, e in seguito condannato per falso, per aver falsamente dichiarato di avere a casa una patente valida.

DAL TRASGRESSORE NON CI SI ASPETTA LA VERITA' – C'è da immaginarsi la scena: Tizio fermato dal solerte vigile urbano, qualche scusa fantasiosa all'italiana di quelle su cui si sono scritti persino libri, e infine la dichiarazione che proprio non doveva fare: “la patente ce l'ho a casa”. Il Tribunale di Roma non era andato per il sottile, la patente non esisteva e quindi il verbale conteneva false dichiarazioni. Di conseguenza, per applicazione dell'art. 483 del codice penale falsità ideologica del privato in atto pubblico, il trasgressore si è visto appioppare una bella condanna penale. Tuttavia la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata perché “il fatto non sussiste”, in quanto le dichiarazioni del trasgressore contenute nel verbale dei vigili, non sono destinate a provare la verità.

UN INDIRIZZO CONSOLIDATO – I Giudici della Suprema Corte colgono l'occasione per richiamare la giurisprudenza precedente (da ultimo Cass. n.21402/08), ma in verità basta leggere la norma contenuta nel codice penale per concludere che non si poteva arrivare a diverse interpretazioni. E' infatti proprio il tenore letterale del'art. 483 c.p. che parla espressamente di dichiarazioni riguardanti “fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità”; dunque in mancanza di tale caratteristica, il reato non può essere contestato. Non si capisce come sia stato possibile pervenire a una condanna, visto che se le dichiarazioni rese a verbale dagli automobilisti fermati fossero passibili di condanna per falso in atto pubblico, probabilmente la fedina penale di una gran parte di italiani si sporcherebbe in breve tempo. Pensate a quello che dichiarano i fermati per controlli alcolemici…

di Antonio Benevento

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