Guida senza patente: dallo sconto alla batosta passano oltre 10.000 euro

Ecco quanto dovrà pagare chi è sorpreso a guidare senza la patente se salda la multa subito o dopo il 61° giorno

 
Guida senza patente: dallo sconto alla batosta passano oltre 10.000 euro Ecco quanto dovrà pagare chi è sorpreso a guidare senza la patente se salda la multa subito o dopo il 61° giorno

Ecco quanto dovrà pagare chi è sorpreso a guidare senza la patente se salda la multa subito o dopo il 61° giorno

di 
9 Febbraio 2016 - 08:02

Guida senza patente: è un illecito, e non più un reato, questo ormai è noto (vedi qui). Ma esattamente qual è l'importo della multa? Come ricorda l'Asaps (Amici Polstrada), la guida di veicoli senza avere conseguito la corrispondente patente è punita con la sanzione amministrativa di 3.500 euro se pagata entro 5 giorni dalla notifica: c'è lo sconto del 30% (vedi qui). Ma sono 5.000 euro se pagata dal 6° giorno ed entro 60 giorni. L'ammenda schizza a 15.000 euro se pagata dopo i 60 giorni; dopodiché, se ancora il pagamento non arriva, ovviamente si arriva a un massimo di 30.000 euro.

QUALE NORMA – Gli importi sono stabiliti dall'articolo 1, del Decreto legislativo 15 gennaio 2016 numero 8, che ha depenalizzato la sanzione prevista dall'articolo 116, comma 15, del Codice della strada (prevedeva l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro). La violazione si contesta anche ai conducenti che guidano senza patente perché revocata (il provvedimento definitivo deve essere stato già notificato all'interessato) o non rinnovata per mancanza dei requisiti prescritti. La sanzione si può applicare anche se non è stato ancora emesso il provvedimento di revoca o con provvedimento di revoca non ancora notificato all'interessato, purché sia stato già emesso il giudizio medico negativo.

SCATTA IL FERMO – Con la contestazione della violazione, sottolinea l'Asaps, si procede al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Il conducente non può essere autorizzato a condurre il veicolo a lui affidato fino al luogo di custodia (il divieto va indicato sul verbale di affidamento per la custodia). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 214 del Codice della Strada e dalla Circolare del ministero dell'Interno 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.

SENZA FERMO… – Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo (circolazione contro la volontà del proprietario), si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da 3 a 12 mesi (in questo caso il pagamento ridotto del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione non è ammesso). Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da 6 mesi a 3 anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale: niente depenalizzazione. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la pena dell'arresto fino a un anno e la confisca amministrativa del veicolo, configurando un'autonoma fattispecie di reato (la competenza è del Tribunale in composizione monocratica). Però Maurizio Caprino, sul Sole 24 Ore, mette in guardia: “Il calo di deterrenza viene dal fatto che, per scelta o per disattenzione, il legislatore ha lasciato ai trasgressori la possibilità di pagare solo il minimo della sanzione amministrativa e addirittura, salvo un caso particolare, anche con lo sconto del 30% normalmente previsto per chi effettua il versamento entro cinque giorni. Sono possibilità che contraddicono un principio fondamentale delle depenalizzazioni: inasprire le sanzioni pecuniarie per non perdere deterrenza”.

Commenta con la tua opinione

X