Guida in stato di ebbrezza: diventerà non punibile?

Pericolo contrasti di giudicato, le Sezioni Unite decideranno se la guida in stato di ebbrezza sia non punibile per la particolare tenuità dell'offesa

 
Guida in stato di ebbrezza: diventerà non punibile? Pericolo contrasti di giudicato

Pericolo contrasti di giudicato, le Sezioni Unite decideranno se la guida in stato di ebbrezza sia non punibile per la particolare tenuità dell'offesa

13 Gennaio 2016 - 11:01

Dopo l'importante pronuncia delle Sezioni Unite sull'applicabilità delle aggravanti al caso di rifiuto di sottoporsi all'etilometro, ecco un altro importante passaggio nell'evoluzione del reato di guida in stato di ebbrezza, per come esce dall'interpretazione delle norme penali che si affastellano l'una sull'altra. La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ha infatti rimesso due questioni di grande importanza alle Sezioni Unite, per evitare pericolosi contrasti di giudicato. Si tratta delle ordinanze nn. 19089 e 21513, rispettivamente riguardanti i reati base di cui al comma 2, lett. b) e c), dell'art. 186 C.d.S., noti anche come guida in ebbrezza media e guida in ebbrezza grave, e il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest, qui parliamo di pro e contro, punito dal comma 7, entrambi vagliati per l'applicazione della nuova causa di non punibilità di cui all'art. 131bis c.p., inerente la non punibilità per “la particolare tenuità dell'offesa”. In sostanza, essendoci state sentenze recenti che hanno ritenuto applicabile l'art. 131-bis c.p. ai reati di cui all'art. 186 C.d.S., ma intendendo la Corte ora esprimersi in senso nettamente contrario, è necessario che le Sezioni Unite chiariscano ogni dubbio, per garantire l'uniforme interpretazione delle norme in esame.

EBBREZZA E TENUITA' DELL'OFFESA: LA CONDOTTA – Con riferimento alla compatibilità della nuova norma di cui all'art. 131-bis c.p., che rende non punibili, a discrezione del giudicante, quei reati aventi una pena edittale inferiore ai 5 anni e che manifestino una particolare tenuità riferita a modalità della condotta, entità del danno e abitualità del comportamento, gli Ermellini cominciano con il prendere in considerazione il primo degli anzidetti parametri. E lo fanno delimitando e precisando il campo di indagine: quale condotta va esaminata per coglierne la “tenuità”? Si tratta di un reato di pericolo, avente quali beni protetti la regolarità della circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale. Ebbene: può la condotta di guida in stato di ebbrezza essere più o meno tenue? Si possono violare le norme in maniera più o meno intensa? Per la Corte che ha rimesso la questione alle SSUU, no. Dal momento in cui ci si mette alla guida ubriachi si realizza la fattispecie criminosa. La gradazione l'ha già fatta il legislatore (gradi di alcolemia, incidente stradale, orari, scopri qui come cambiano in giro per l'Europa) e non c'è mai “tenuità”. Questo è il principale argomento di divergenza verso la stessa Corte, che in diversa composizione aveva invece ritenuto applicabile il principio di tenuità della condotta, considerando quest'ultima con riferimento anche alla condotta di guida (Cass. 44132 del 9.9.2015). Lo stesso argomento è utilizzato anche nell'ordinanza n. 21513, che riguarda il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcol test. Può essere commesso con tenuità della condotta? No, il rifiuto è sempre uguale, ed è un reato istantaneo. E, anche in questo caso, si dissente da una precedente pronuncia (Cass. 33821 dell'1.7.2015), che aveva posto al centro del giudizio la condotta di guida dell'imputato.

EBBREZZA LIEVE PIU' SANZIONATA DI QUELLA GRAVE? – Un altro problema, di ordine pratico, che gli Ermellini qui si pongono, è quello del risultato paradossale che si realizzerebbe, se si consentisse ai rei di guida in stato di ebbrezza media o grave di beneficiare dell'applicazione del principio della particolare tenuità. Infatti, siccome per l'applicabilità delle sanzioni amministrative (tra cui sospensione o revoca della patente – vedi quando scatta – e confisca del veicolo), è necessaria la condanna, applicando l'art. 131-bis c.p. ai reati di guida in stato di ebbrezza si perderebbero per strada quei deterrenti che in effetti costituiscono la parte più afflittiva dell'impianto sanzionatorio. Si avrebbe così il paradossale risultato del trasgressore trovato con una gradazione alcolemica lieve punito con sanzione pecuniaria e sospensione della patente, mentre quello ubriaco fradicio non subisce alcuna sanzione. La pronuncia precedente che aveva concluso per l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., aveva ovviato al problema sostenendo che si potessero applicare le sanzioni accessorie in presenza di “accertamento di reato”, anche senza la condanna. Ma questa impostazione non convince il Collegio della rimessione alle SSUU. Peraltro, qualora si volesse tenere in piedi l'impianto sanzionatorio nella sua parte amministrativa, verrebbe al pettine un altro nodo: quello dei rapporti tra l'imputato che sceglie di estinguere la pena con i lavori socialmente utili, e l'imputato che chiede l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.. Il primo ridurrebbe o eviterebbe le sanzioni accessorie, il secondo, pur non venendo condannato, dovrebbe invece scontarle. In conclusione, sottolineano gli Ermellini, il legislatore ha elaborato un sistema sanzionatorio calibrato a seconda di una serie di circostanze, dalla gradazione alcolemica all'orario di commissione del reato, dall'aver causato incidente stradale, all'essersi rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, che non sono compatibili con il concetto di “tenuità” e non possono essere vanificati dall'introduzione del nuovo principio di cui all'art. 131-bis c.p..

QUALE DESTINO PER L'ART. 186 C.D.S.? – Da questi spazi, chi scrive aveva già avuto modo di spiegare la severità con cui la giurisprudenza interpretava le norme sulla guida in stato di ebbrezza con la sottostante necessità di imporre una cultura, quella del divieto del “drunk driving”, ancora poco diffusa nel nostro paese. In effetti potrebbe sembrare che ora che gli automobilisti ne hanno avuto esperienza, quanto meno indiretta (un parente, un amico o un conoscente fermato con l'alcolemia in eccesso ce l'hanno quasi tutti), nella politica della tolleranza zero si aprano delle crepe. Ad esempio, il recente destino dell'ipotesi di rifiuto dell'alcoltest, inizialmente applicato come fosse un caso di ebbrezza massima e ora ridotto sul piano sanzionatorio (non si applicano le aggravanti dell'art. 186 comma2bis C.d.S.), dopo l'importante pronuncia delle SSUU della fine di novembre 2015 (Cass. SSUU nn. 46624 e 46625, del 24.11.2015 ), depone in questo senso, così come le sentenze citate in questo articolo, precedenti la rimessione alle SSUU, che avevano concluso per l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. ai reati di cui all'art. 186 C.d.S.. Tuttavia, l'impatto dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. ai reati di guida in stato di ebbrezza sembra troppo importante perché il sistema possa permetterselo. Anche alla vigilia dell'entrata in vigore del reato di omicidio stradale, un allentamento improvviso degli strumenti di prevenzione del drunk driving appare fuori tempo e complicherebbe una situazione già complessa dalla stratificazione non uniforme delle norme.

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