Guida in stato di ebbrezza: conviene rifiutare l'alcoltest?
La Cassazione: per chi si rifiuta di sottoporsi ai test alcolemici dopo aver provocato incidente, niente revoca patente, e accesso ai LSU

La Cassazione: per chi si rifiuta di sottoporsi ai test alcolemici dopo aver provocato incidente, niente revoca patente, e accesso ai LSU
Depositata il 25 agosto, ecco un'altra sentenza che verrà molto citata nei processi in corso per i reati di guida in stato di ebbrezza. Rinforzando un orientamento recente infatti, gli Ermellini, con la sentenza n. 35553/15, IV sez. penale, hanno escluso ancora una volta che chi, dopo aver causato incidente stradale, si rifiuti di sottoporsi ad alcoltest, incorra nell'aggravante di cui all'art. 186, co. 2bis, C.d.S., che comporta raddoppio di pene, revoca della patente e divieto di accedere ai lavori socialmente utili per estinguere la pena. Tale posizione, ancorché non nuova nella giurisprudenza della Suprema Corte, contrasta con altra copiosa giurisprudenza che invece aveva, forse un po' forzatamente, equiparato in tutto e per tutto il caso dell'incidente causato da colui che risulta in ebbrezza grave, con il caso dell'incidente causato da colui che rifiuta il test. Il contrasto verrà superato tra due mesi dalle Sezioni Unite. Per adesso, chi dovesse causare un incidente e temesse di essere oltre la soglia massima di ebbrezza (1,5 g/l), forse ha convenienza a rifiutarsi di sottoporsi al test. Avrà le pene massime senza sapere se l'alcolemia fosse davvero oltre il limite di 1,5 g/l, ma forse non incorrerà nell'aggravante di cui al comma 2bis dell'art. 186, C.d.S., che prevede raddoppio delle pene, revoca della patente e impossibilità di accedere alla pena alternativa dei lavori socialmente utili. Questo perchè la norma che regola il rifiuto di fare il test richiama solo il comma 2, lett. c) e non anche il comma 2bis, dell'art. 186 C.d.S..
DOPO L'INCIDENTE RIFIUTA IL TEST – Si tratta di un automobilista dell'Alto Adige, che nell'agosto del 2010 aveva provocato incidente stradale e si era poi rifiutato di sottoporsi al test alcolemico proposto dagli organi di polizia intervenuti. In primo grado e in appello, il rifiuto viene considerato esattamente come un risultato positivo di ebbrezza grave, poiché la norma di cui all'art. 186, co. 7, C.d.S. Stabilisce che chi si rifiuta viene punito con le pene stabilite dal comma 2, lett. C). E poiché al comma 2, lett c), si aggancia l'aggravante dell'incidente stradale, non sussisterebbero differenze tra il conducente in colpa che risulta gravemente ubriaco, e il conducente in colpa che non fa il test. Ma la difesa del renitente automobilista altoatesino ricorre in Cassazione: la norma che regola il rifiuto richiama le pene di cui all'art. 186 co. 2, lett. c), non anche del comma 2bis.
LA CORTE ACCOGLIE IL RICORSO – La Corte di Cassazione, sez. IV penale, almeno nella composizione incaricata di decidere su questo caso, non ha dubbi. Richiamando giurisprudenza precedente (Cass. 22687/14 e 51731/14), afferma che il rifiuto di sottoporsi al test non può comportare l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 2bis per ragioni di ordine sistematico e testuale. Non solo non vi sono richiami del comma 7 (rifiuto di sottoporsi al test) al comma 2bis, ma neppure nel comma 2, lett. c) viene fatto espresso richiamo al predetto comma inerente il caso di incidente stradale provocato. E' solo il comma 2bis che fa riferimento al precedente, agganciandovisi. Insomma il testo della norma è troppo vago e in ambito penale questo porta inevitabilmente a interpretazioni favorevoli all'imputato. Non è tutto, i Giudici della Suprema Corte chiariscono che le due fattispecie, quella di colui che provoca incidente in stato di ebbrezza accertato, e quella di colui che si rifiuta di sottoporsi al test etilometrico, presentano un' “evidente diversità ontologica”. Per queste ragioni gli Ermellini si discostano dalla posizione espressa in diverse pronunce, che aveva equiparato le due condotte sulla sola base del richiamo contenuto dal predetto comma 7, al comma 2 lett. c) (ma non al comma 2bis, come sottolineato più sopra), e annullano la condanna alle pene conseguenti.
IL RIFIUTO DELL'ALCOL TEST, NUOVO ESCAMOTAGE? – SicurAUTO si era già occupato di sentenze in cui il rifiuto dell'alcoltest aveva portato all'assoluzione, come in un caso in cui il fermato non aveva voluto seguire al comando i carabinieri sprovvisti della strumentazione necessaria, come anche di casi in cui il tentativo di boicottare il test aveva portato a risultati differenti, come quello dell'automobilista che “non ce la faceva a soffiare”. Qui però c'è in ballo molto di più. La combinazione delle norme contenute dall'art. 186 C.d.S. porta a pene severissime per chi provoca incidente in stato di ebbrezza grave. In particolare, ciò che pesa è la revoca della patente, e lo sbarramento all'accesso ai lavori socialmente utili, che consentono di “barattare” con un po' di impegno civile il completo salvataggio dalle nefaste conseguenze penali. Se le SSUU della Suprema Corte dovessero confermare la sentenza in commento, che per altro poggia su argomentazioni solide, allora si porrà un problema “politico”. O si concederà agli automobilisti di scampare a revoca della patente e divieto di accesso ai lavori socialmente utili, autoproclamandosi colpevoli rifiutando l'alcoltest, e pagando il doppio delle sanzioni pecuniarie, oppure si dovrà intervenire con una modifica dell'art. 186 C.d.S., che tutto sommato appare semplice da attuare. Basterebbe un semplice richiamo da inserire nel comma 7 (rifiuto alcoltest), dell'art. 186 C.d.S..