Etilometro e patologie gastriche: il reflusso non altera i risultati
Guida in stato di ebbrezza e patologie gastriche non hanno alcun legame che lasci spazio al ricorso: la Corte chiarisce che l'etilometro è regolare

Guida in stato di ebbrezza e patologie gastriche non hanno alcun legame che lasci spazio al ricorso: la Corte chiarisce che l'etilometro è regolare
La Suprema Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 29638, depositata il 13 luglio 2016, ha respinto le argomentazioni di un condannato per guida in stato di ebbrezza, avallando le motivazioni dei giudici di merito in ordine alla presunta alterazione dei risultati della prova dell'etilometro per via della presenza di patologie gastriche del conducente, quali ernia iatale e reflusso gastroesofageo. Tali problemi di salute possono ritardare i processi digestivi, al limite mantenere più a lungo i vapori e i gas dell'alcol nel tratto gastroesofageo, ma per un brevissimo lasso di tempo, ad esempio una decina di minuti. Quindi è quasi impossibile che alterino il risultato dell'etilometro. Peraltro la Corte accoglie un secondo motivo di ricorso, che riguardava la motivazione con cui era stata rigettata la richiesta di assegnazione ai lavori di pubblica utilità. La richiesta fatta per la prima volta in appello era stata rigettata perchè tardiva, mentre per gli Ermellini non vi è alcuna preclusione a presentare tale istanza direttamente in appello.
EBBREZZA MEDIA, IN PIENA NOTTE Il ricorrente era stato fermato vicino a Bologna in piena notte, alle 2.40, e gli era stato riscontrato un valore alcolemico di 0,85 alla prima prova e di 0,89 alla seconda prova. Indubbiamente sfortunato, visto che per soli 0,05 g/l di alcol nel sangue, la sua condotta ha acquisito una valenza penale, ai sensi dell'art. 186, co 2, lett. b) C.d.S.. Poco fortunato anche nel tentativo di essere assolto, adducendo motivi di salute come principale argomento difensivo. La presenza di ernia iatale e conseguente reflusso gastroesofageo, secondo l'automobilista, aveva alterato in senso peggiorativo i risultati dell'etilometro, per via della maggiore permanenza dei residui dell'alcol nello stomaco. Considerato lo stato di alterazione riscontrato dalle forze dell'ordine, l'ora lontana dai pasti, e le evidenze scientifiche sulla predetta patologia gastrica, Tribunale e Corte d'Appello rigettano, e così anche gli Ermellini.
CHI HA L'ERNIA IATALE NON SCAMPA ALL'ETILOMETRO Gli Ermellini ripropongono in sintesi il ragionamento svolto dal Tribunale e ribadito dalla Corte d'Appello, che aveva chiarito come la semplice presenza di ernia iatale e reflusso gastroesofageo non fosse sufficiente a invalidare la misurazione dell'alcoltest. Non ci sono evidenze scientifiche che la presenza di tali patologie alteri la quantità di alcol nel sangue. Al massimo potrebbero mantenere i fumi dell'alcol nel tratto gastroesofageo per una decina di minuti in più, ma questo non è il caso dell'automobilista condannato in primo e secondo grado, che era apparso agli agenti accertatori in stato di alterazione ed era stato fermato in orario ben lontano dai pasti. Peraltro la condanna non viene confermata, perchè la Suprema Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, inerente il rigetto immotivato dell'istanza di commutazione della condanna in lavori di pubblica utilità. Dunque la Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, dovrà valutare la legittimità della richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità. Tale istanza infatti, respinta perchè presentata soltanto in appello, può secondo la Corte essere presentata anche direttamente nel secondo grado di giudizio, quindi sul punto, la sentenza impugnata è da censurare.
LA FANTASIA DI CHI VIENE BECCATO CON L'ETILOMETRO Bisogna ammettere che in questi anni in cui c'è stato un vero e proprio giro di vite sul fenomeno del “drive drunking”, la giurisprudenza sull'art. 186 C.d.S. ha conosciuto picchi di creatività notevoli. Solo per fare alcuni esempi, si è discusso di alterazione dell'alcoltest per chi utilizza colluttorio, leggi qui di invalidità della prova etilometrica senza la presenza del difensore, e della nullità per mancata taratura degli etilometri. D'altronde la condanna per guida in stato di ebbrezza continua ad essere percepita come eccesso di severità da gran parte degli utenti della strada, specie se dalla guida in stato di ebbrezza non vi sono state conseguenze gravi. Quindi c'è grande ricorso ad argomenti difensivi tra i più vari, pur di non subire le sanzioni dell'art. 186 C.d.S.. Naturalmente nell'ambito di sanzioni penali, è logico e doveroso che la giurisprudenza metta dei paletti, onde evitare compressione dei diritti dei singoli. Tuttavia, dopo tanti anni, c'è da chiedersi se si affermerà mai, in Italia, una cultura diffusa e consapevole dei rischi della guida in stato di ebbrezza. Una cultura che consideri il mettersi al volante ubriaco come qualcosa di grave, prima che a decretare la gravità di questa condotta arrivino gli inquirenti.