Ebbrezza al volante: altra sentenza nulla per l'etilometro non revisionato

Ebbrezza al volante: altra sentenza nulla per l'etilometro non revisionato Il GIP di Pordenone assolve un automobilista giudicato in ebbrezza: l'etilometro non aveva seguito i controlli annuali prescritti

Il GIP di Pordenone assolve un automobilista giudicato in ebbrezza: l'etilometro non aveva seguito i controlli annuali prescritti

17 Gennaio 2019 - 10:01

Una nuova pronuncia di merito avvalora la tesi della nullità degli etilometri privi della richiesta manutenzione: con la sentenza n. 454, depositata il 15 novembre 2018 presso il Tribunale di Pordenone, il GIP ha assolto un automobilista imputato di guida in stato di ebbrezza “grave” ai sensi dell'art. 186, co. 2, lett. c), co. 2bis e 2sexies del Codice della Strada. La rilevazione effettuata a seguito di uscita di strada aveva segnato un grado alcolemico di 1,88 g/l, ma grazie alla perizia fatta espletare dalla difesa dell'imputato sull'etilometro, sono emerse gravi lacune nei controlli annuali previsti dal libretto di manutenzione dell'apparecchio. Ciò ha portato il Giudice a ritenere non raggiunti i requisiti richiesti per pervenire “al di là di ogni ragionevole dubbio” all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

USCITA DI STRADA CON EBBREZZA GRAVE, IN ORE SERALI Il caso giudicato con la sentenza in commento è il tipo di incidente senza altri veicoli coinvolti che viene punito con la maggiore severità. Si trattava, secondo le rilevazioni delle Forze dell'Ordine, di una guida in stato di ebbrezza oltre il limite degli 1,5 g/l di alcol nel sangue che segna l'ingresso nella cosiddetta ebbrezza grave, aggravata a sua volta dall'aver causato incidente stradale, perchè il veicolo è uscito di strada, e dall'aver commesso il fatto tra le 22 e le 7 del giorno successivo. In questi casi l'Ordinamento prevede sanzioni severissime, non solo penali, ma anche e forse soprattutto, sulla patente, che dovrebbe essere revocata, e sull'auto, che se di proprietà viene confiscata.

LA TESI DELLA DIFESA: ETILOMETRO INATTENDIBILE La salvezza dell'automobilista imputato è stato il perito, Dott. Giorgio Marcon, che come già aveva fatto in precedenti processi, ha documentato che le verifiche annuali prescritte non risultavano effettuate per gli anni 2005, 2007, 2010 e 2013 e anche quelle degli altri anni non erano state effettuate alle giuste scadenze. “Ciò è del tutto sufficiente per concludere” sentenzia il GIP, “che lo strumento di accertamento non presentava i requisiti di affidabilità richiesti per pervenire, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'affermazione di responsabilità del reo”. E detto questo assolve l'imputato.

LA GUERRA AL DRUNK DRIVING CONTRO LA TUTELA DEI DIRITTI Lo avevamo già detto a proposito di una sentenza analoga emessa dal Tribunale di Venezia, commentata in un precedente articolo di SicurAUTO.it, qui sono in collisione due interessi fondamentali dell'Ordinamento: la sicurezza sulle strade e la tutela delle libertà individuali. Il punto è però che se si incentra tutto sulla rilevazione etilometrica effettuata “a caldo”, allora gli apparecchi devono essere quanto meno fallibili possibile. Le conseguenze collegate a una rilevazione di ebbrezza grave (sopra 1,5 g/l di alcolemia) possono essere devastanti per una persona. Pensate alla revoca della patente per chi deve guidare sul lavoro, o alla confisca dell'autovettura. ma anche la condanna per ebbrezza media (sopra i 0,8 g/l), che segna la differenza tra l'illecito amministrativo e il reato penale, può essere pesante per un cittadino incensurato. Attenzione, questo non vuol dire che il c.d. “drunk driving” non debba essere combattuto e perseguito, ma ciò deve essere fatto con la massima garanzia che nessuno paghi di più di quello che merita di pagare, secondo la legge. Un decimale di errore nella rilevazione dell'alcolemia può segnare differenze considerevoli in determinati casi. Qualcosa del genere successe con una condanna emessa dal Tribunale di Verbania, che resistette fino in Cassazione e ivi fu confermata, con una delle due rilevazioni sotto l'ebbrezza grave e l'altra sopra (per approfondire, leggi tutto l'articolo sulla sentenza n. 20545 del 18.5.2016). La sicurezza è importante, ma il sacrificio dei diritti non può avvenire solo sulla base di rilevazioni soggettive delle Forze dell'Ordine, o per mezzo di apparecchi poco efficienti. Se non siamo in grado di fornire agli agenti etilometri supercontrollati, allora la sicurezza stradale è un lusso che non ci possiamo permettere.

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