Drogato al volante di auto in sosta? Il fatto non sussiste

Drogato al volante di auto in sosta? Il fatto non sussiste La Cassazione annulla una sentenza d'appello che aveva condannato un automobilista trovato sotto effetto di droga al volante di un'auto in sosta

La Cassazione annulla una sentenza d'appello che aveva condannato un automobilista trovato sotto effetto di droga al volante di un'auto in sosta

25 Luglio 2013 - 09:07

In tema di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, le pronunce della Suprema Corte fanno sempre discutere e sono sempre interessanti, trattandosi di una materia che coinvolge un gran numero di automobilisti e in cui il tema della sicurezza stradale e quello della tutela delle libertà personali entrano inevitabilmente in conflitto. Interessante dunque anche la pronuncia della Corte di Cassazione Penale del 12.7.2013, IV sezione, n. 30209/13, che ha annullato una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato la condanna (pur riducendo la pena) ai sensi dell'art. 187 C.d.S. inflitta in primo grado a un automobilista trovato positivo al test sulle sostanze stupefacenti, effettuato in ambito di controlli di routine sul territorio. L'elemento che ha portato alla cassazione della sentenza, è la circostanza che l'auto sulla quale si trovava l'imputato, era ferma. Droga sì, ma ad auto ferma. Non si può infliggere una condanna perchè manca la condotta di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: l'imputato non stava guidando.

UNA MACCHINA SOSPETTA IN UN PARCHEGGIO – Gli agenti di Polizia avevano evidentemente sospettato qualcosa, su quella macchina, ferma, con a bordo due persone che discutevano. Infatti sono intervenuti e l'hanno perquisita. Quando hanno riscontrato che a bordo dell'auto c'era una persona apparentemente sotto effetto di stupefacenti, devono aver sentita confermata la prima impressione. Forse però, per eccesso di zelo, hanno voluto infliggere al sospettato una lezione troppo severa, almeno per le nostre leggi. Nella ridda di eccezioni sollevate dalla difesa dell'automobilista, una ve n'è stata, che ha colto nel segno, almeno davanti agli Ermellini. Per commettere l'infrazione di cui all'art. 187 del Codice della Strada, rubricata appunto come “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, bisogna che il reo guidi dopo aver assunto droghe. Ma se la “guida” non c'era?

DUE GRADI DI GIUDIZIO PRIMA DI ACCORGERSI DELL'ERRORE – Se in questa vicenda si può rinvenire una notizia, è indubbiamente quella che per due gradi di giudizio la tesi della commissione del reato ex art. 187 C.d.S., “da fermo”, aveva retto. Indubbiamente se un soggetto si trova su un'auto in sosta sotto l'effetto di droga, prima o poi il reato di guida sotto l'effetto di droga dovrà commetterlo, a meno che nell'auto non intenda passarci la notte. Tuttavia non si può nè immaginare un probabile passato prossimo, nè anticipare il futuro del reo, condannandolo prima che commetta il reato, o per un reato plausibile, ma senza prove. Questi scenari sono appannaggio di letteratura e cinematografia di fantascienza. Gli agenti di P.G. avrebbero dovuto aspettare che l'auto si muovesse. E soprattutto il Tribunale e la Corte d'Appello di Bologna, avrebbero dovuto accorgersi che mancava il fatto costitutivo del reato. Viene da pensare che quando si tratta di reati stradali connessi ad alcool e droghe, la lucidità manchi un po' a tutti, anche al sistema giudiziario.

 

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