Cosa fare in caso d'incidente se l'auto non ha l'assicurazione o il pirata scappa?

Cosa fare in caso d'incidente se l'auto non ha l'assicurazione o il pirata scappa? Rivolgersi al Fondo Garanzia vittime della strada è un diritto ma bisogna seguire la procedura giusta. Ecco una breve e utile guida

Rivolgersi al Fondo Garanzia vittime della strada è un diritto ma bisogna seguire la procedura giusta. Ecco una breve e utile guida

di 
29 Luglio 2015 - 09:07

Il codice della strada prescrive che ogni veicolo a motore che circola sulla strada debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Purtroppo però oggi sono molti i veicoli che circolano senza avere una idonea copertura assicurativa. Inoltre, sempre più spesso, capita che proprio i veicoli non assicurati, coinvolti in un incidente stradale si diano prontamente alla fuga, senza fornire i dati alla controparte ai fini del risarcimento dei danni causati, come previsto obbligatoriamente dalla legge. Come fare, quindi, se si viene coinvolti in un incidente da un veicolo non assicurato? A quale Compagnia bisogna rivolgersi per ottenere il risarcimento dei danni subiti? Ecco una piccola guida che vi aiuterà passo passo.

CHI RISARCISCE I DANNI? – Per garantire il giusto risarcimento è stato istituito il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato, perché è scappato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici designate, che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro, e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico, che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive.

QUALI SONO LE IPOTESI DI INTERVENTO DEL FONDO? – Le ipotesi in cui è possibile ottenere il risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada sono espressamente stabilite dalla legge, che contempla anche le tipologie di danno risarcibile; in particolare si tratta di sinistri nei quali è coinvolto un veicolo:

  • non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona.
  • non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona. In tale caso spetta al soggetto danneggiato provare il presupposto per l'intervento del Fondo di garanzia e cioè l'assenza di copertura assicurativa obbligatoria sul veicolo danneggiante;
  • messo in circolazione contro la volontà del proprietario (perché ad esempio rubato): in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione non autorizzata del mezzo. Si segnala che, nel caso in cui il veicolo è posto in circolazione contro la volontà del suo proprietario e quest'ultimo sporga denuncia all'Autorità di Polizia, ad esempio per il furto del veicolo, o comunque per l'uso non autorizzato, i terzi trasportati, anche se contro la propria volontà, restano privi della copertura assicurativa dal giorno successivo alla presentazione della denuncia: da ciò è nata l'esigenza di tutelare tali soggetti, inconsapevoli dell'uso illegittimo del veicolo, con il sistema del Fondo di garanzia.

Nel caso in cui si sia coinvolti in un incidente con un veicolo non assicurato o che si è dato alla fuga, sia che vi siano persone ferite, sia che si tratti di soli danni alle cose, si consiglia di attivare sempre l'intervento di un organo di polizia stradale: il rapporto di sinistro, redatto dal personale intervenuto, infatti avrà un importante valore ai fini della dimostrazione che l'altro veicolo era privo della copertura assicurativa, perché gli verrà applicata la sanzione prevista dal codice della strada per mancanza dell'assicurazione, ovvero si è dato alla fuga. Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell'ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato. Vediamo in che modo chiedere il risarcimento.

COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO? – La denuncia del sinistro dovrà essere inviata con raccomandata a/r sia alla Consap S. p. A., presso la sede legale di Roma, in Via Yser 14, 00198, e sia alla cosiddetta “Impresa Designata”, cioè una compagnia di assicurazioni designata all'incirca ogni tre anni dall'ISVAP e individuata in base al luogo di accadimento del sinistro. Sarà infatti proprio l'impresa a trattare la pratica e a liquidare il danno.

Ecco l'elenco delle imprese designate Regione per Regione:

  • Marche e Puglia: Allianz S. p. A. (Sede Legale – già RAS) L. go Ugo Irneri, 1 – 34123 TRIESTE Numero Verde : 800.55.33.99
  • Lazio, Basilicata e Calabria: Generali Italia S. p. A. (Sede Legale e Direzione Generale) Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
  • Veneto, Friuli-VeneziaGiulia, Campania e Lombardia: Generali Italia S. p. A. (Sede Legale e Direzione Generale) Via Marocchesa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)
  • Toscana, Trentino-AltoAdige, Emilia-Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise e Sicilia: Fondiaria – SAI S. p. A. (Sede Legale) Corso Galileo Galilei, 12 – 10126 TORINO – Fondiaria – SAI S. p. A. (Ufficio Liquidazioni Danni) P. zza della Libertà, 6 – 50129 FIRENZE – Numero Verde : 800.18.25.02.
  • Piemonte e Valle d'Aosta: Società Reale Mutua di Assicurazioni (Sede e Direzione Generale) Via Corte D'Appello, 11 – 10122 TORINO Tel. 011 – 4314269
  • Umbria: SARA Assicurazioni S. p. A. (Sede e Direzione Generale) Via Po, 20 – 00198 ROMA Tel. 06 – 8475561 Fax 06 – 8475877 Ispettorato di Perugia Tel. 075 – 5172706
  • Liguria e Sardegna: ALLEANZA TORO Assicurazioni S. p. A. (Sede e Direzione Generale) Via Mazzini, 53 – 10123 TORINO.

Una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, come detto in precedenza.

I DATI DA INDICARE NELLA RICHIESTA – Per consentire al Fondo di gestire il sinistro la richiesta deve specificare:

  • il luogo e l'ora in cui l'incidente è avvenuto
  • la dinamica del sinistro
  • i dati del richiedente
  • i dati del conducente e del proprietario del veicolo
  • i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili
  • se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo
  • se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo
  • la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato
  • nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi
  • l'entità del danno
  • il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia
  • l'entità delle lesioni
  • l'attestazione medica che dimostri l'avvenuta guarigione.

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato. A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento direttamente da parte della Compagnia designata. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a:

  • formulare al danneggiato un'offerta di risarcimento
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.

IL DIRITTO DI RIVALSA – La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest'ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato. Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.

SE NON SI ACCETTA IL RISARCIMENTO? – Nel caso invece in cui il danneggiato non si accordi con l'impresa designata circa l'ammontare del danno, potrà proporre azione giudiziale, a determinate condizioni. Infatti, l'azione potrà essere proposta solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia richiesto il risarcimento del danno all'impresa designata e alla Consap. L'azione risarcitoria dovrà essere rivolta contro l'impresa designata poichè la Consap ha solo la facoltà di intervenire nel processo.

Commenta con la tua opinione

X