Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 9416 del 21/04/2009

Circolazione stradale - Art. 204-bis del Codice della Strada - Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al ...

12 Marzo 2010 - 01:03

Circolazione stradale – Art. 204-bis del Codice della Strada – Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte. Anche se il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo.

FATTO E DIRITTO

B.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale per violazione del codice della strada.

Non ha svolto attività difensiva l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ. il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso.

L'istanza del Procuratore Generale va disattesa,dovendosi dichiarare la nullità del giudizio di primo grado,non essendo stato evocato in giudizio il soggetto legittimato passivamente: la questione, avendo ad oggetto la regolare costituzione del contraddittorio,è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, a meno che su di essa non sia formato il giudicato. D'altra parte, siffatta pronuncia non è preclusa dalle difformi conclusioni del P.G., atteso che in tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della decisione in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., comma 1 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza.

Orbene, nella specie il giudizio di primo grado è stato instaurato nei confronti della Prefettura di Firenze mentre soggetto legittimato era il Ministero dell'Interno per essere stata la contravvenzione impugnata elevata dalla Polizia stradale; infatti, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta all'amministrazione centrale dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Nè, d'altra parte, la costituzione nel giudizio di merito della Prefettura, che non ha sollevato eccezioni in proposito, è idonea a sanare il vizio di costituzione del contraddittorio, atteso che la sanatoria si verifica allorchè la costituzione avvenga ad opera dell'Avvocatura dello Stato che è istituzionalmente deputata a rappresentare e difendere l'Amministrazione.

Ne consegue la nullità degli atti successivi alla proposizione dell'opposizione e quindi anche della sentenza, con il conseguente obbligo del giudice del rinvio di provvedere alla emissione di nuovo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione dei legittimi contraddittori: infatti, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. (Cass. 21624/06).

La sentenza va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Empoli in persona di altro magistrato.

In considerazioni delle ragioni della cassazione della sentenza impugnata, devono dichiararsi non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, pronunciandosi sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Empoli in persona di altro magistrato. Dichiara non ripetibili le spese relative alla presente fase sostenute dal ricorrente.

fonte – semaforoverde.it

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