Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 38130/2010

Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 38130/2010 Ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186 C.d.S.

Ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), assumono rilievo anche i valori centesimali.

17 Gennaio 2011 - 11:01

Circolazione stradale – Art. 186 Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza – Rilevanza dei valori centesimali derivanti dagli esiti degli esami alcolemici – Ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), assumono rilievo anche i valori centesimali.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

1. Il Tribunale di (OMISSIS) ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta oblazione nei confronti di V. A. in ordine al reato di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a).

L'imputazione attiene a vicenda in cui è stato rilevato tasso alcolemico di 0,81 e 0,89.

Il Giudice ha ritenuto che “tutte le ipotesi che rimangono nella fascia di 0,8 grammi sono punite ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a)”.

2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica lamentando che erroneamente si è ritenuto che le misurazioni da 0,81 a 0,89, che superano il limite di 0,80, siano comprese nella fascia a) del ridetto art. 186 C.d.S..

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte (Cass. 4, 7.7.201. F.) ha già avuto modo di enunciare che, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), b) e c), assumono rilievo anche i valori centesimali. Si è condivisibilmente considerato che all'atto dell'adozione della normativa di cui si discute era ben noto che gli strumenti di misurazione esprimevano indicazioni in termini di centesimi di grammo; sicchè non vi è alcun dato razionale che possa indurre a ritenere che il legislatore, attraverso la mancata indicazione della seconda cifra decimale, abbia voluto approssimare ai soli decimi di grammo/litro le indicazioni che gli strumenti di misurazione esprimono in centesimi. Dunque, le misurazioni da 0,81 in poi, essendo superiori alla misura limite di 0,8, si collocano nell'ambito dell'illecito di cui al cit. art. 186 C.d.S., lett. b) che, a causa della sanzione prevista, non è oblazionabile.

La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio.

P.Q.M.

[La Corte] Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di (OMISSIS).

Fonte – semaforoverde.it

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