Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 37587/2010

Corte Cassazione Penale, sezione quarta – Sentenza n. 37587/2010 Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - I commi 2 e 2-bis dell'art. 186 del C.d.S. prevedono per il reato contravvenzionale ivi descritto il...

Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - I commi 2 e 2-bis dell'art. 186 del C.d.S. prevedono per il reato contravvenzionale ivi descritto il...

13 Gennaio 2011 - 12:01

Circolazione stradale – Art. 186 del Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza – I commi 2 e 2-bis dell'art. 186 del C.d.S. prevedono per il reato contravvenzionale ivi descritto il limite minimo edittale assoluto per la pena dell'arresto di cinque giorni. Tale limite, proprio perché assoluto, non può essere mai valicato in riduzione, nemmeno con la concessione di attenuanti ovvero diminuenti processuali.

 

FATTO E DIRITTO

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di (OMISSIS) avverso la sentenza emessa in data 28.5.2009 dal Giudice monocratico del Tribunale di (OMISSIS) – sezione distaccata di (OMISSIS), con la quale, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., veniva applicata a G. L. la pena concordata e condizionalmente sospesa, con circostanze attenuanti generiche, di giorni quattro di arresto ed Euro 710,00 di ammenda, convertita la pena detentiva in Euro 154,8 di ammenda, e quindi quella complessiva di Euro 864,00 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186 comma 2° lett. b) e comma 2° bis c. di s. (guida in stato di ebbrezza, commesso l'8.10.2007).

Deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 186 comma 2° e comma 2° bis c. di s. e 25 c.p. essendo stata applicata una pena concordata in misura inferiore al limite minimo di legge.

Il ricorso è fondato e emerita accoglimento.

Invero, benché il 2° comma e 2° comma bis dell'art. 186 del codice della strada (D.lgs. n. 285 del 1992) non prevedano per il reato contravvenzionale ivi descritto un limite minimo dell'arresto, l'art. 25, 1° comma c.p. prescrive in cinque giorni il minimo edittale assoluto per la pena dell'arresto.

Tale limite, proprio perché assoluto, non può essere mai valicato in riduzione, nemmeno con la concessione di attenuanti ovvero diminuenti processuali: in altri termini, al pari dei limite minimo di quindici giorni stabilito per la reclusione, deve essere osservato sia ai fini del computo finale della pena da irrogare, sia ai fini delle operazioni intermedie di calcolo.

La sentenza impugnata dovrà, quindi, essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di (OMISSIS) per il prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata; dispone trasmettere gli atti al Tribunale di (OMISSIS) per il prosieguo.

Fonte – semaforoverde.it

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