![Corso di recupero punti-patente: il ministero chiarisce](https://www.sicurauto.it/wp-content/uploads/2022/12/7282-6815-5829-patentejpg_630.jpg)
Chi sa di aver subìto il taglio di punti-patente può frequentare i corsi di recupero: non occorre la comunicazione ufficiale
Hai perso punti della patente? Per frequentare i corsi che danno diritto alla ricarica di punteggio, è sufficiente provare che si conosce il taglio di punteggio (informazione ricavata tramite telefono o web): non è necessario attendere la comunicazione ufficiale della sottrazione di crediti. Lo ha appena stabilito il ministero dei Trasporti.
COSA DICE LA CIRCOLARE – Infatti, la circolare prot. 11490 dell'8 maggio 2013, emessa dal ministero, avente oggetto l'articolo 126 del Codice della strada (Accesso ai corsi di recupero punti), chiarisce tutto. Per legge, non è possibile iscriversi a un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Sulla mancata ricezione della comunicazione e le conseguenze in termini di impossibilità di iscriversi ai corsi di recupero si è sviluppato un notevole contenzioso che ha portato ad un orientamento della giurisprudenza amministrativa (per tutte Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 6189/2012 del 4.12.2012) che introduce una interpretazione “adeguatrice” della disposizione regolamentare: deve essere consentito l'accesso ai corsi di recupero anche a coloro che, pur in assenza della detta comunicazione, comprovino l'avvenuta conoscenza della decurtazione già operata dagli organi accertatori.
DUE MODI PER FARE LA VERIFICA – E si può sapere il proprio punteggio in due modi: gratutitamente, tramite il Portale dell'automobilista; oppure pagando, attarverso il numero 848782782. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso e ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico. Quindi, in base alla circolare, l'iscrizione a uno dei corsi di recupero punti sarà consentita anche a mezzo dell'esibizione di una delle due seguenti documentazioni: stampa del saldo dal Portale dell'automobilista; stampa del saldo attraverso l'accesso del ministero alla maschera Veca. “Tale modalità, che prevede ovviamente che l'utente acceda agli sportelli di codesti uffici (in Motorizzazione), non comporta alcun onere a carico dello stesso”, specifica il ministero.
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