Condannato il pirata anche se la vittima muore a causa di errore medico

Condannato il pirata anche se la vittima muore a causa di errore medico In seguito ad un incidente

In seguito ad un incidente, una donna muore per errori medici. La Cassazione condanna ugualmente il pirata della strada anche se la colpa del decesso non è unicamente sua.

7 Giugno 2011 - 02:06

In seguito ad un incidente stradale frontale, avvenuto in Repubblica Ceca, tre donne italiane rimangono ferite in modo grave. Una di queste tre, subito trasferita in Italia dopo le cure di primo soccorso, muore sotto i ferri per presunti errori dei sanitari e del personale medico. Nonostante il decesso sia stato causato da questi errori chi ha causato l'incidente viene ugualmente condannato per omicidio colposo additandogli il “nesso causale” del decesso.

SORPASSO VIETATO – Per colpa di un sorpasso effettuato in una porzione di strada a striscia continua, un extracomunitario causa un incidente frontale tra la sua auto e quella che trasportava tre donne. Una di queste tre donne viene sottoposta a particolari cure mediche salvavita, ma nonostante ciò, anche per la verificata incuria dei medici e del personale sanitario, non riesce a sopravvivere e muore per un'embolia. La Cassazione, con sentenza numero 22165 del 1 Giugno 2011, decide che, a prescindere dall'esistenza o meno di colpe oggettive del personale sanitario, tali colpe non scagionano il pirata dall'accusa di omicidio colposo. L'omicidio si sarebbe verificato, a detta della Cassazione stessa, in primo luogo a causa dell'incidente, e solo successivamente per la mancanza di tempistica e professionalità dei sanitari e che quindi, la prima causa era predominante sulla seconda.

RICORSO INFONDATO – Il codice penale in vigore in Italia, all'articolo 589 comma due dice: “Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni” ed è quindi questa la pena che rischia il condannato per l'omicidio colposo. Non ha avuto influenza sulla sentenza nemmeno il fatto che ci sia stata una diversa trattazione del caso clinico tra la Repubblica ceca e l'Italia, dato che la donna è stata curata in entrambe le nazioni. Vige sempre e comunque il principio del nesso causale, che vuole che chi ha la prima colpa di qualcosa, paghi per tutti. Questa scelta di giudizio della Cassazione, che conferma le sentenze già effettuate in primo grado ed in appello, inficia il ricorso della difesa, che aveva come suo argomento principale il pretesto che il nesso causale dell'omicidio fosse stato interrotto nel momento in cui la paziente è stata trasferita in Italia per le cure. La difesa ha presentato ricorso anche per dei vizi di forma, tra cui il mancato passaggio dagli uffici consolari per le pratiche. I vizi di forma sono stati considerati infondati dato che la Repubblica Ceca è uno stato membro della comunità europea.

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