Trasportare bici in auto: come farlo correttamente Portabici da gancio traino

Trasportare bici in auto: come farlo correttamente

Scopri come trasportare bici in auto seguendo le regole del Codice della Strada per non incorrere in sanzioni e garantire la sicurezza

 

Scopri come trasportare bici in auto seguendo le regole del Codice della Strada per non incorrere in sanzioni e garantire la sicurezza

25 Maggio 2026 - 17:30

Il trasporto delle biciclette in auto è un’esigenza comune per cicloturisti e appassionati, ma è un’operazione soggetta a rigide regole stabilite dal Codice della Strada. La sicurezza stradale e la visibilità dei dispositivi di segnalazione sono i pilastri su cui si fonda la normativa. Recentemente, il tema è stato oggetto di circolari ministeriali che hanno creato dibattito sulla necessità di collaudi e aggiornamenti della carta di circolazione, rendendo essenziale un necessario riepilogo per evitare sanzioni amministrative o rischi per la sicurezza.

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PORTABICI E L’INGOMBRO

Esistono tre modi principali per trasportare le bici all’esterno del veicolo, ognuno con specifiche implicazioni normative secondo i dettami dell’articolo 164 del CdS, recante disposizioni sulla sistemazione del carico sui veicoli:

  • Portabici da tetto: le bici sono fissate alle barre portatutto. È la soluzione più semplice a livello normativo perché non ostruisce la visibilità, ma bisogna rispettare l’altezza massima (limite generale di 4 metri) e assicurarsi che il carico sia stabile.
  • Portabici da portellone (posteriore): si applica al retro dell’auto tramite cinghie e ganci. È considerato ‘carico sporgente’.
  • Portabici da gancio traino: si installa su un gancio a sfera preesistente. È spesso dotato di una propria fanaleria e alloggiamento per la targa.

Superfluo specificare che per motivi di ingombro il trasporto di bici all’interno di un’autovettura è possibile solo in presenza di modelli pieghevoli o per bambini (in tal caso la bici si può posizionare nel portabagagli o sul sedile posteriore).

CARICO SPORGENTE E PANNELLO QUADRANGOLARE

Ai sensi del già citato art. 164 del CdS, il carico può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, ma solo fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo. Per i portabici posteriori, è fondamentale osservare quanto segue:

  • qualsiasi carico che sporga posteriormente deve essere segnalato mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari a strisce bianche e rosse retroriflettenti (tipo omologato).
  • Se il carico sporge per l’intera larghezza della parte posteriore, i pannelli devono essere due, posti alle estremità del carico.

Nota sulla larghezza: la sporgenza laterale è vietata se eccede la sagoma del veicolo (rif. specchietti retrovisori). Le bici non devono quindi “uscire” lateralmente in modo pericoloso o eccedere i limiti di sagoma previsti dall’articolo 61 del Codice della Strada.

Portabici da gancio traino

VISIBILITÀ DI TARGA E LUCI

Questo è il punto più critico. Il portabici e il carico non devono mai occultare:

  • la targa posteriore del veicolo;
  • i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione (fari, stop, frecce).

Se il portabici o le biciclette coprono anche parzialmente la targa o le luci, è obbligatorio l’uso di un ripetitore di luci e targa. Nel caso di portabici da gancio traino, questo è solitamente integrato. La targa ripetitrice deve essere quella ufficiale rilasciata dalla Motorizzazione (fondo giallo con caratteri neri e la lettera “R” rossa), non una targa “fai-da-te”.

EVOLUZIONE NORMATIVA RECENTE: LE DISCUSSE CIRCOLARI DEL 2023 E IL DECRETO 19/12/2024

Recentemente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso due circolari (come la n. 25981 del 6/09/2023 e la n. 30187 del 12/10/2023), di cui SICURAUTO.IT ha ampiamente parlato, che inizialmente avevano introdotto l’obbligo, per la maggior parte dei portabici da gancio traino, di essere sottoposti a visita e prova (collaudo) presso la Motorizzazione Civile per l’annotazione sulla carta di circolazione, con conseguente aggravio di costi.

Tuttavia, a seguito di una meticolosa opera di mediazione con il MIT delle aziende e delle associazioni del settore, il successivo decreto ministeriale del 19 dicembre 2024 ha rimesso le cose a posto, disponendo che l’installazione delle strutture portabagagli e portasci installate posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1, non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione se effettuata in conformità alle disposizioni del decreto stesso.

SANZIONI PREVISTE

Il mancato rispetto delle norme sul corretto trasporto delle bici in auto comporta le seguenti sanzioni:

  • multa da 87 a 344 euro e ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida finché il carico non viene sistemato correttamente;
  • se si circola con targa coperta o non visibile, le sanzioni possono superare i 300 euro e comportare il fermo amministrativo del veicolo.

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