Riforma bollo auto: tutto cambia affinché niente cambi
Le possibili novità del bollo auto ridefiniscono le scadenze e le modalità di gestione regionale, lasciando però invariate le tariffe e il prelievo fiscale complessivo
Le possibili novità del bollo auto ridefiniscono le scadenze e le modalità di gestione regionale, lasciando però invariate le tariffe e il prelievo fiscale complessivo
Bollo auto sempre al centro di un mare di novità, con cavilli, commi, micro mutamenti, ma la sostanza non cambia mai: la tassa di proprietà sulle macchine resta viva e vegeta, nonostante le mille promesse politiche, mentre il costo (pesante) non si abbassa di un cent. Per la gioia delle Regioni, che incassano 7,5 miliardi di euro l’anno in totale dal balzello. È così anche in questi giorni, con l’ennesima mini riforma piena zeppa di bizantinismi e regolette. Tutto cambia affinché nulla cambi, ossia affinché gli Enti locali possano ancora ricevere la montagna di denaro dagli automobilisti italiani, alle prese con una delle imposte più detestate. In teoria, l’obiettivo sarebbe quello di semplificare. Verbo che in questa occasione non pare del tutto appropriato.
BOLLO AUTO: ANZITUTTO IL NOLEGGIO, COSA CAMBIA
Sta tutto scritto nel decreto legislativo “in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale“, approvato dal Governo Meloni il 4 agosto, e in vigore dal 1° gennaio 2028, dopo la futura pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Iniziamo dalla novità numero uno, a nostro giudizio, che riguarda il noleggio. Per le auto intestate a persone giuridiche, la Regione di riferimento resterà quella in cui c’è la sede legale. Se la Regione della sede legale è diversa da quella dove avviene la “gestione ordinaria in via principale dell’attività“, conta la seconda: è quella che incassa il bollo.
Vediamo il caso di persone giuridiche con sede legale all’estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli e aventi più sedi secondarie in Italia: la Regione che incassa è quella dove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell’attività.
Insomma, a quanto pare, una regola anti elusione: molte società di autonoleggio o aziende con flotte importanti possono oggi stabilire la propria sede legale in una Regione a statuto speciale o con regimi fiscali e tributari più favorevoli – o semplicemente in territori diversi da quelli in cui i mezzi circolano e logorano l’asfalto – pur di pagare la tassa automobilistica a un ente impositore differente, privando la Regione d’effettiva operatività delle risorse spettanti.
La regola interviene a sterilizzare questa pratica legando il gettito non più alla mera formalità di una sede legale di comodo, ma al luogo di effettivo esercizio economico.
SECONDO PUNTO CHIAVE SUL NOLEGGIO
Oggi il nome della persona fisica o giuridica che utilizza un’auto a noleggio a lungo termine è annotato nell’Archivio nazionale veicoli della Motorizzazione. Dall’1 gennaio 2027, il contratto di locazione a lungo termine senza conducente dovrà essere annotato anche al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’ACI.
Arriverà l’Archivio nazionale delle tasse automobilistiche, l’ANTA, gestito dal PRA (ACI). Restano però gli archivi dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che possono continuare a gestirli, anche con la cooperazione del gestore del PRA. Come si evince, di abolizione di questo ente non si parla più.

BOLLO AUTO: NUOVI CAVILLI
Anzitutto, la prima tassa si pagherà per 12 mesi dal mese di immatricolazione (è già così in Lombardia e Piemonte). Per le vetture in circolazione la cui scadenza deriva dalla vecchia norma, resta la solita periodicità.
Il primo pagamento del bollo scatta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Per le successive scadenze, il termine di pagamento è l’ultimo giorno del mese in cui la vettura risulta essere stata immatricolata. Se le Regioni lo vorranno, introdurranno un pagamento quadrimestrale del bollo.
Se le ganasce fiscali paralizzano l’auto, comunque – nonostante il fermo – il proprietario dovrà pagare il bollo alla Regione. Un bell’incasso in più per gli Enti locali.
PAGAMENTI BOLLI ALLINEATI
Quando termina il periodo di esenzione o sospensione del bollo, questo deve essere pagato entro il mese successivo, per un periodo corrispondente ai mesi compresi tra quello in cui è terminato il regime di esenzione o sospensione fino al mese precedente a quello corrispondente al mese dell’immatricolazione. Dal mese di immatricolazione scatterà il nuovo pagamento della tassa per 12 mesi. Così da allineare i pagamenti al mese corrispondente a quello dell’immatricolazione.