
Rivoluzione in vista per la RC auto: il risarcimento dei danni deve applicarsi anche ai sinistri avvenuti in aree private a uso non pubblico
Si è capovolta, con la pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (n. 21983 del 30 luglio 2021), una vicenda lunga e dolorosa che potrebbe rivoluzionare la RC auto. Spalancando le porte dei risarcimenti a una platea ancora più vasta. La Suprema Corte, recependo l’orientamento della normativa europea, ha stabilito infatti che l’assicurazione deve coprire il danno da uso dell’auto anche nelle ‘aree private’ in senso stretto, come il cortile o il giardino di un’abitazione. Ricordiamo invece che per la legge italiana, art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private, il risarcimento è dovuto solo per i danni, materiali e fisici, avvenuti su strade pubbliche o a queste equiparate (intendendosi per quest’ultime le aree private dove sia consentita la circolazione a un numero indeterminato di persone, ad esempio il parcheggio di un supermercato o l’area di una stazione di servizio).
Aggiornamento del 4 agosto 2021 dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul risarcimento della RC auto nelle aree private.
RC AUTO E RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRI IN AREE PRIVATE: LA VICENDA
Il casus belli che ha sollevato il caso riguarda una vicenda molto dolorosa. La morte avvenuta nel 2008 di un bambino di 16 mesi, investito involontariamente dal camper guidato dal nonno nel cortile privato della loro abitazione. Alla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori del bimbo nei confronti della compagnia assicurativa del camper (Vittoria Assicurazioni), la risposta era risultata però negativa, in quanto l’incidente era accaduto mentre il veicolo si spostava in un cortile privato e dunque non in una via pubblica o ad essa equiparata. Decisione avallata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello.
Sembrava quindi una vicenda destinata a concludersi in modo scontato anche in Cassazione. Senonché nel 2014 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel valutare un caso analogo avvenuto in Slovenia (una persona rimasta ferita in seguito a collisione con un trattore in retromarcia nel cortile di una casa colonica), ha riconosciuto il pieno diritto al risarcimento del danno, in base al principio giuridico comunitario secondo cui, ai fini dell’assicurazione RCA, rientra nella nozione di circolazione dei veicoli qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. La giurisprudenza europea, infatti, lega l’obbligo assicurativo RC auto all’utilizzo del veicolo quale mezzo di trasporto, a prescindere dal tipo di accessibilità della strada su cui avvenga.
Proprio in virtù di questo precedente europeo, nel 2019 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata in causa dai legali dei genitori della piccola vittima, aveva scelto di non pronunciarsi, rinviando alle Sezioni Unite il compito di stabilire se la copertura RCA dovesse riferirsi anche ai sinistri avvenuti sulle strade private a uso non pubblico. E dopo circa un anno e mezzo è finalmente giunta la sentenza che stabilisce la piena operatività della copertura assicurativa nella vicenda in esame. Confermando che l’art. 122 del Codice delle Assicurazioni va interpretato conformemente alla giurisprudenza europea. Ora si dovrà tornare alla Corte di Appello per entrare nel merito dell’investimento del bimbo e della liquidazione dei danni.
RC AUTO E RISARCIMENTO DANNI: SENTENZA STORICA DELLA CASSAZIONE, QUALI CONSEGUENZE?
E adesso che succede? Succede che la pronuncia della Cassazione pesa come un macigno e comporterà inevitabili conseguenze. AD esempio la possibilità, per molti danneggiati, di essere risarcite dalle compagnie assicuratrici degli autoveicoli investitori o comunque responsabili. E, chissà, anche l’allineamento della normativa italiana a quella europea in tema di risarcimento danni auto. Prevedendo la legittimità dell’indennizzo per i sinistri avvenuti in qualsiasi area privata. Ossia “in ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale” (sentenza 2014 della Corte di Giustizia UE).
Non sarà comunque un passaggio semplice, anzi almeno inizialmente potrebbero verificarsi delle ricadute dal punto di vista dell’economia generale, con probabile incremento finale dei premi assicurativi. Ma, allo stesso tempo, con una migliore redistribuzione sociale dei costi dei sinistri, nell’ottica di una più compiuta tutela delle vittime. Per esempio diventerebbe obbligatorio assicurare le macchine operatrici e i carrelli che si muovono esclusivamente negli stabilimenti. E anche i fuoristrada, le moto da cross che corrono in strade o circuiti privati, ecc.